Riscatto oneroso della supervalutazione del servizio militare anche per gli ex militari (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 214 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997 va interpretato nel senso che gli aumenti del periodo di servizio, nei limiti dei cinque anni massimi, sono computabili a titolo in parte oneroso anche per periodi di servizio militare comunque prestato, senza che rilevino lo status di ex militare transitato all’impiego civile né la circolazione contributiva nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il dato testuale della norma, che valorizza il servizio “comunque” reso, prevale sul contenuto della circolare INPS n. 119 del 18.12.2018, di natura attuativa e non vincolante. Il diritto alla maggiorazione contributiva sorge con il verificarsi del fatto costitutivo, rappresentato dall’effettivo svolgimento del servizio utile, mentre la domanda di riscatto e il pagamento dell’onere ne costituiscono solo le modalità operative di esercizio.
Il Fatto
Un ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, collocato in congedo a domanda senza diritto a pensione, ha chiesto all’INPS di riscattare onerosamente, a proprie spese, gli anni di supervalutazione contributiva di un quinto del servizio militare prestato tra il 12.09.1988 e il 20.09.2000, ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997.
L’Istituto ha respinto l’istanza rilevando che l’interessato non era iscritto alla gestione pubblica, essendo la contribuzione già trasferita d’ufficio al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ai sensi della legge n. 322/1958. Il ricorrente ha quindi adito la Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, chiedendo l’accertamento del diritto al riscatto e la condanna dell’INPS all’emissione del relativo provvedimento.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice contabile ha precisato che il giudizio pensionistico, pur instaurandosi con ricorso avverso un provvedimento o un silenzio-rifiuto, non ha ad oggetto la legittimità dell’atto ma il rapporto previdenziale, con cognizione piena estesa all’an e al quantum della pensione. Oggetto dell’accertamento è dunque la spettanza o meno del diritto al riscatto oneroso della maggiorazione contributiva.
Nel merito, incontestata la circostanza del servizio prestato, il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha richiamato il tenore testuale dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997, che prevede come gli aumenti dei periodi di servizio, nei limiti dei cinque anni massimi, siano computabili a titolo in parte oneroso anche per periodi di servizio comunque prestato, senza alcuna distinzione legata allo status del soggetto o alla gestione contributiva di riferimento.
Il giudice ha fatto proprio il percorso argomentativo di un precedente della stessa Sezione (sentenza n. 137/2024), in continuità con la giurisprudenza contabile sostanzialmente univoca (Sez. II Centrale d’Appello n. 6223/2021, Sez. giur. Lombardia n. 12/2024, Sez. giur. Toscana n. 36/2024, Sez. giur. Puglia n. 345/2020 e n. 21/2022, Sez. giur. Piemonte n. 278/2022). Da tale indirizzo si desume che il diritto alla maggiorazione sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto, mentre la domanda di riscatto e il pagamento dell’onere rappresentano solo le modalità operative di esercizio di un diritto già presente nella sfera giuridica del destinatario.
Non è stata condivisa la tesi dell’INPS, fondata sull’isolato precedente che non risulta sovrapponibile al caso di specie. Né è stata ritenuta ostativa la circolare INPS n. 119 del 18.12.2018, che esclude gli ex militari transitati all’impiego civile dalla facoltà di riscatto, in quanto in stridente contrasto con il dato testuale della disposizione, secondo cui i periodi di servizio rilevano in quanto comunque prestati. Il ricorso è stato quindi accolto, con compensazione delle spese di lite in ragione del contrasto giurisprudenziale e della tendenziale gratuità dei giudizi pensionistici.
Nota della Redazione
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