Spese elettorali di lista e rendiconto personale del candidato (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 1 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando una spesa elettorale è dichiarata come riconducibile alla lista ma è documentata con un giustificativo intestato a una persona fisica candidata nella medesima lista, il Collegio di controllo sulle spese elettorali deve accertare che lo stesso documento non sia stato esposto dal candidato anche nel rendiconto personale trasmesso al Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’Appello competente per territorio. Ove si appuri che il medesimo giustificativo è allegato anche al rendiconto personale del candidato, in ragione della preferibilità della coincidenza formale tra la persona fisica e il soggetto intestatario del documento contabile, la relativa spesa va esclusa dal rendiconto della lista. Il controllo, ai sensi dell’art. 12, comma 3, legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, lett. c), legge n. 96/2012, resta limitato alla conformità a legge delle spese e alla regolarità della documentazione prodotta.

Il Fatto

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali delle formazioni politiche, costituito presso la Sezione regionale di controllo per il Piemonte, ha esaminato i rendiconti relativi alle elezioni amministrative 2024 tenutesi nel Comune di Alba, ente con popolazione superiore a 30.000 abitanti e quindi soggetto al controllo.

I rendiconti sono stati trasmessi dai soggetti che hanno partecipato alla competizione per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale. L’istruttoria è stata avviata con richieste di dati ai Presidenti dei Consigli comunali e con l’indicazione degli indirizzi e dello schema tipo di rendiconto. La questione centrale ha riguardato le spese documentate con giustificativi intestati a persone fisiche candidate, esposte al tempo stesso nella contabilità della lista e in quella personale del candidato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal riparto di competenze fissato dall’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, d.l. n. 91/2014, che intesta alle Sezioni regionali della Corte dei conti la verifica di conformità delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati nelle campagne elettorali nei Comuni con più di trentamila abitanti.

Il perimetro del sindacato è delimitato dall’art. 12, comma 3, legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, lett. c): il controllo attiene alla conformità a legge delle spese e alla regolarità della documentazione prodotta a prova delle stesse. Per conformità a legge deve intendersi, secondo gli indirizzi della Sezione delle Autonomie richiamati nella deliberazione n. 24/2013, la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e congruità, anche sotto il profilo temporale.

Su questa base il Collegio affronta il caso dei giustificativi intestati a un candidato persona fisica ma dichiarati come spesa della lista. La verifica non si esaurisce nella riferibilità sostanziale della spesa alla campagna elettorale della lista: occorre accertare che lo stesso documento contabile non sia stato utilizzato due volte.

Il Collegio distingue il rendiconto della lista dal rendiconto personale del candidato. Il primo è sottoposto al controllo della Sezione regionale; il secondo è trasmesso al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d’Appello competente per territorio. Se il medesimo giustificativo risulta allegato a entrambi, si determina una duplicazione documentale che altera la rappresentazione delle spese.

La regola affermata risolve il conflitto in favore della coincidenza formale tra la persona fisica e il soggetto intestatario del documento contabile. Poiché il giustificativo è formalmente riferibile al candidato, e in quanto tale è stato esposto nel suo rendiconto personale, la spesa non può essere computata anche nel rendiconto della lista. Ne segue l’esclusione dal rendiconto della formazione politica. Il Collegio ha quindi ritenuto conclusi i controlli affidati, approvando la relazione allegata alla delibera.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *