Controlli interni ente locale: sistema positivo ma contabilità analitica carente (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, esercitato dalle Sezioni regionali della Corte dei conti ai sensi dell’art. 148, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, si conclude con una valutazione di sintesi che tiene conto dell’effettività e non della mera formalità degli adempimenti. Il controllo di gestione e il controllo strategico non si esauriscono nel ciclo di misurazione e valutazione della performance: essi presuppongono l’adozione di un sistema di contabilità analitica per centri di costo, idoneo a evidenziare efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. La mancata formalizzazione dei dati di contabilità analitica in appositi report, ancorché accompagnata da un utilizzo meramente informativo interno, integra un profilo di debolezza del sistema. Il controllo sugli organismi partecipati non può ridursi al solo profilo economico-finanziario preventivo e consuntivo, ma richiede una verifica costante sulla gestione del servizio e sul rispetto dei contratti di servizio. Il sistema integrato è presidio di legalità dell’azione amministrativa, di trasparenza e di equilibrio di bilancio, con riflessi sulla responsabilità ai sensi dell’art. 148, comma 4, del TUEL.
Il Fatto
Il Comune di Porcia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli-Venezia Giulia, mediante l’applicativo LimeFIT, il questionario per la relazione annuale sul funzionamento del sistema dei controlli interni relativo all’anno 2022. La trasmissione è avvenuta in data 29 settembre 2024, con riferimento temporale individuato nella popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente.
Il Comune ha registrato al 31 dicembre 2020 una popolazione residente di 15.067 abitanti, scesa al 31 dicembre 2021 a 14.985 abitanti, quindi inferiore alla soglia dei 15.000 abitanti oltre la quale sussiste l’obbligo di compilazione e trasmissione del referto alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 148 del TUEL. Malgrado ciò, l’Ente ha comunque trasmesso il questionario.
L’istruttoria si è svolta secondo il metodo del dialogo istruttorio, con richiesta istruttoria della Sezione del 31 dicembre 2024, riscontro del Comune del 21 gennaio 2025, incontro istruttorio del 22 gennaio 2025 e avvio del contraddittorio con nota del 7 aprile 2025, mediante condivisione degli esiti del controllo.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 33 del d.P.R. n. 902/1975, che attribuisce alla Sezione regionale di controllo il potere di esaminare i risultati dei controlli interni degli enti locali della Regione. Richiamato l’art. 18 del d.lgs. n. 9/1997, la materia trova disciplina nel d.lgs. n. 267/2000, con l’eccezione, per i comuni fino a 5.000 abitanti, del controllo di gestione per effetto dell’art. 1, comma 30, della legge regionale n. 21/2003. La Sezione sottolinea la finalità del sistema, quale insieme di meccanismi, procedure e strumenti volta ad assicurare efficacia ed efficienza, attendibilità del reporting e rispetto del quadro normativo, come affermato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG.
Quanto al sistema dei controlli interni, il Comune ha fondato l’impianto sull’integrazione tra il Regolamento in materia di controlli interni e il Regolamento di contabilità. L’istruttoria ha evidenziato una ridotta assegnazione di personale, con indici F.T.E. contenuti, giustificata dalla cronica carenza di personale e dal piano assunzioni per il 2025. Il Comune ha inoltre rappresentato la volontà di mantenere i controlli pur a fronte della contrazione demografica.
Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Sezione ha accertato che sono stati sottoposti a verifica 81 atti, con rispetto della percentuale minima del 5%. L’analisi della relazione ha consentito di appurare che il controllo è stato svolto in conformità al piano e che il Segretario ha rilevato difformità e formulato specifiche direttive. La produzione di un solo report in luogo dei due semestrali previsti è stata giustificata da esigenze di razionalizzazione e dalla carenza di personale. Sotto il profilo attuativo, la Sezione ha riconosciuto la conformità al dettato normativo e l’effettività del controllo.
Sul controllo di gestione, la Sezione rileva come il Comune non si sia dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. L’esame del rapporto di gestione ha confermato che l’Ente non utilizza dati originati dalla contabilità analitica, riconducendo l’analisi ai soli obiettivi di prestazione misurati in termini di efficacia, senza valutazioni di efficienza ed economicità.
Sul controllo strategico, la Sezione osserva che l’Ente ha dato prevalente attuazione mediante il sistema di misurazione e valutazione della prestazione. Ribadisce che il controllo strategico non costituisce mero duplicato della relazione sulla prestazione e che la diversità degli scopi non esclude la condivisione di parte dell’analisi. L’analisi del documento unico di programmazione ha confermato l’assenza di una valutazione in termini di qualità dei servizi erogati.
Sul controllo sugli equilibri finanziari non sono emerse criticità. Sul controllo sugli organismi partecipati, la Sezione ricorda che lo stesso non può limitarsi al profilo economico-finanziario, poiché ciò incide sul controllo analogo quale presupposto dell’affidamento diretto. Richiamata la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 15/2015/PRSE, la Sezione evidenzia l’importanza della verifica periodica, rafforzata dall’art. 30 del d.lgs. n. 201/2022.
Sul controllo sulla qualità dei servizi, la Sezione rileva che sono state adottate solo Carte dei servizi settoriali, in contrasto con l’art. 32 del d.lgs. n. 33/2013, che impone la pubblicazione della carta dei servizi o del documento contenente gli standard di qualità. Richiamata la deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 35/2024/VSGC, la Sezione sottolinea la necessità di verifiche di gradimento metodiche e cadenzate. In conclusione, la Sezione esprime una valutazione sostanzialmente positiva, con indicazione degli aspetti suscettibili di rafforzamento.
Nota della Redazione
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