Discarico del conto con rilievi per irregolarità della cassa economale (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 25 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale che si chiude in pareggio e non presenta ammanchi o addebiti a carico dell’agente contabile va discaricato ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c., anche quando siano emerse irregolarità nella sua tenuta. Le anomalie che pregiudicano la legalità e la trasparenza della rappresentazione della gestione della cassa economale non si riducono a mere irregolarità formali, perché ledono la finalità primaria del conto giudiziale, ossia la chiarezza dell’esposizione. Esse impediscono la dichiarazione di regolarità del conto, ma non sono di gravità tale da precludere il discarico. Le omissioni dell’organo di revisione contabile nelle verifiche periodiche di cassa, pur costituendo violazione di obblighi di legge, non sono addebitabili all’economo.
Il Fatto
Il magistrato istruttore deferiva alla Sezione giurisdizionale il conto giudiziale reso da un agente contabile con funzioni di economo comunale per l’esercizio 2021. Nella relazione di irregolarità si dava atto che il conto chiudeva in pareggio, senza addebiti a carico dell’agente, ma si rilevava che lo stesso non rappresentava correttamente la gestione delle anticipazioni per le piccole spese.
Tre i rilievi: l’indicazione, nella colonna dei buoni d’ordine, del numero delle reversali di restituzione del fondo anziché dei buoni di spesa; la rappresentazione di somme afferenti a uffici diversi dalla cassa economale; lo svolgimento di due sole verifiche di cassa trimestrali da parte dell’organo di revisione. L’agente contabile, costituitosi con difensore, chiedeva il discarico sostenendo la natura meramente formale delle irregolarità e l’assenza di ammanchi. Il Comune non depositava memorie né compariva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dà anzitutto atto della chiusura in pareggio del conto e dell’assenza di ammanchi o addebiti a carico dell’agente, conformemente alle conclusioni del magistrato istruttore e della Procura contabile. Restano da valutare le conseguenze dei rilievi sulla regolarità formale della rappresentazione e dell’omessa verifica trimestrale.
Sul primo profilo, la Corte ritiene violati i principi di legalità e trasparenza del conto, pregiudicati dall’esposizione di somme afferenti a gestioni diverse. Sul secondo, rileva l’anomalia della struttura del conto, per l’indicazione delle reversali in luogo dei buoni economali: tale struttura rende più difficoltosa la ricostruzione della gestione della cassa.
Entrambi i rilievi, precisa il Collegio, non possono essere ricondotti a mere irregolarità formali, perché ledono la finalità primaria del conto giudiziale, garantita solo dall’uniformità formale dei conti di ciascuna tipologia, anche provenienti da enti diversi, e consistente nella chiarezza dell’esposizione, presupposto della trasparenza della gestione.
Quanto alle verifiche di cassa, la Corte ribadisce l’importanza del puntuale rispetto degli obblighi di legge in materia di verifiche periodiche da parte dell’organo di revisione, ma esclude che le relative mancanze possano essere addebitate all’economo ai fini di ogni valutazione di responsabilità.
In applicazione dell’art. 149, comma 2, c.g.c., il Collegio pronuncia il discarico dell’agente contabile, con i rilievi indicati in motivazione. I due rilievi sulla rappresentazione della cassa precludono però la possibilità di dichiarare regolare il conto. La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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