Consapevolezza dell’esposizione ad amianto quale dies a quo della prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 172 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto di cui all’art. 13, comma 8, l. n. 257/1992 è un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione. Il termine di prescrizione decennale decorre dal momento in cui il titolare può far valere il diritto, ossia dalla consapevolezza dell’avvenuta esposizione all’amianto, che attiene a uno stato di fatto e non alla qualificazione giuridica dello stesso. La consapevolezza non richiede la certezza di averne diritto, che costituisce un quid pluris non necessario ai fini dell’esercizio del diritto. La domanda presentata all’INAIL non ha natura di atto interruttivo della prescrizione poiché è atto non destinato all’ente debitore della prestazione.
Il Fatto
Il ricorrente, già Vigile del Fuoco in quiescenza dal 1999, ha chiesto alla Corte dei conti l’accertamento del diritto a fruire dei benefici previdenziali rivalutativi di cui all’art. 13, comma 8, l. n. 257/1992, deducendo un’esposizione ultradecennale all’amianto durante il servizio prestato. La domanda all’INAIL era stata rigettata per intervenuta decadenza; il ricorrente aveva poi presentato istanza all’INPS, che si era costituito eccependo la decadenza di cui all’art. 47, comma 5, d.l. n. 269/2003, la nullità della domanda e la prescrizione decennale del diritto. Si era costituito anche il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha preliminarmente escluso l’applicabilità della decadenza di cui all’art. 47, comma 5, d.l. n. 269/2003, poiché il ricorrente era stato collocato in quiescenza nel 1999, in epoca anteriore all’entrata in vigore della norma. L’art. 47, comma 6-bis, d.l. n. 269/2003 ha fatto salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che avessero già maturato il diritto al trattamento pensionistico, come richiamato dalla Sez. Giurisd. Puglia, 28 marzo 2024, n. 71.
Nel merito, la Corte ha affermato che la maggiorazione contributiva costituisce un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, soggetto al termine di prescrizione decennale. Il dies a quo decorre dal momento della consapevolezza dell’avvenuta esposizione all’amianto, che non necessariamente coincide con il collocamento in quiescenza. Tale consapevolezza attiene allo stato di fatto dell’esposizione, non alla qualificazione giuridica, perché la certezza di averne diritto implica un quid pluris rispetto alla mera consapevolezza, non richiesto per l’esercizio del diritto.
Il Giudice ha quindi respinto la tesi del ricorrente secondo cui il termine prescrizionale decorrerebbe dalla domanda amministrativa all’INPS, perché ciò determinerebbe una sostanziale imprescrittibilità del diritto, rimessa alla discrezionalità del richiedente. Quanto alla domanda presentata all’INAIL, essa non ha natura di atto interruttivo, come già chiarito da Corte dei conti, Sez. Giurisd. Puglia, 23 marzo 2021, n. 194 e Corte dei conti, Sez. II Giurisdiz. centr., 6 luglio 2018, n. 417.
Nel caso concreto, la prova della consapevolezza è stata desunta dalla nota del datore di lavoro — risalente a oltre un decennio prima della domanda all’INPS — che evidenziava i periodi di servizio svolti senza escludere la possibile esposizione a fibre di amianto. Da quel momento, al più tardi, doveva ritenersi decorso il termine prescrizionale, non risultando atti interruttivi agli atti. La Corte ha pertanto accolto l’eccezione di prescrizione, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi e compensando le spese per la complessità del quadro clinico.
Nota della Redazione
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