Nessun conto giudiziale per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 174 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali gravato da un mero debito di vigilanza non riveste la qualifica di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002, l’obbligo di rendicontazione grava esclusivamente sul consegnatario con debito di custodia, chiamato a gestire un deposito o magazzino con obbligo restitutorio. Il criterio distintivo va individuato nella destinazione dei beni: le scorte operative assegnate agli uffici per il loro ordinario funzionamento restano estranee al giudizio di conto. Ne consegue che, difettando i presupposti normativi della resa, il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione, per l’esercizio finanziario 2018, dei beni mobili del Comune affidati a un consegnatario, nominato con delibera di Giunta. Il magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, ha rilevato che il conto era stato trasmesso all’ente entro il termine previsto dall’art. 233, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, ma depositato presso la Sezione solo successivamente e senza la relazione dell’organo di controllo interno.
La documentazione allegata conteneva una elencazione generale di beni inventariati — automezzi, attrezzature, sistemi informatici, arredamenti — senza che fosse individuabile una gestione riconducibile a un debito di custodia. Interpellato con nota istruttoria, l’ente ha precisato che non esistono consegnatari con debito di custodia, poiché i responsabili delle strutture acquistano in autonomia i beni, assegnati ai consegnatari per solo debito di vigilanza. Il P.M. ha concluso per l’improcedibilità del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione della procedibilità del giudizio di conto, muovendo dalla qualificazione soggettiva dell’agente. La disciplina di riferimento è duplice: l’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e l’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002, che esclude espressamente i consegnatari con debito di vigilanza dall’obbligo di resa.
La Corte ricostruisce la distinzione tra le due figure sulla base dell’orientamento consolidato. Il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative, con correlativo obbligo restitutorio di quanto avuto in consegna. Il debito di vigilanza, invece, connota la posizione di chi sorveglia il corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e gestisce le scorte operative nei limiti strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio.
Il passaggio decisivo riguarda la giacenza eccedente. Ove i beni presso i singoli uffici superino, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità, la finalità non è più il funzionamento ma il continuativo rifornimento: si configura allora una vera gestione contabile, soggetta a custodia e quindi al giudizio di conto. I beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti scorte operative ordinarie restano pertanto esclusi dalla resa, fermo restando l’obbligo di rendicontazione amministrativa e le esigenze del controllo di gestione.
Applicando tali criteri, la Corte rileva che i beni elencati erano in uso continuativo agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione di magazzino conforme al mod. 24 del d.P.R. n. 194/1996. Lo stesso ente ha confermato che al consegnatario era richiesta la sola conservazione dei beni ricevuti per l’organizzazione dei servizi, senza gestione di magazzino né distribuzione. Il Collegio conclude quindi che gravasse un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente difetto dei presupposti per la resa del conto giudiziale.
Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Essendo la decisione limitata a mere questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, non si dà luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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