Controlli interni enti locali: criticità e misure correttive (Corte dei Conti Sez. contr. Lazio n. 19 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, disciplinato dal Tuel e sottoposto al referto annuale previsto dall’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000, deve funzionare in modo effettivo e non meramente formale. La Sezione regionale di controllo, nell’esame congiunto di più annualità, accerta la presenza di criticità e invita l’Ente ad adottare misure correttive. Il controllo sugli organismi partecipati deve coprire tutte le società a controllo pubblico, indipendentemente dalla quota di partecipazione, e non solo quelle partecipate al cento per cento. Il controllo strategico esige delibere di verifica dello stato di attuazione dei programmi, non surrogabili con la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il Fatto

Il Presidente della Provincia ha trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo i referti annuali sul funzionamento del sistema dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, redatti sullo schema delle linee guida della Sezione delle Autonomie. L’Ente ha dichiarato di non aver riscontrato criticità nell’organizzazione e nell’attuazione dei controlli.

La Sezione ha esaminato congiuntamente i due documenti e, dopo specifica istruttoria, ha accertato la presenza di criticità, invitando l’Amministrazione ad adottare idonee misure correttive secondo le raccomandazioni espresse nella motivazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce le finalità del controllo, di natura collaborativa, volte a verificare l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento del sistema. Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, rileva che il campionamento mediante estrazione casuale semplice, pur dichiarato aderente ai criteri internazionali (ISA 530, ISSAI 1530), dovrebbe valorizzare aspetti quantitativi e qualitativi e tener conto degli esiti dei controlli precedenti. Emerge inoltre che non sono stati sottoposti a verifica atti deliberativi degli organi collegiali né decreti presidenziali.

Sul controllo strategico, la Sezione osserva che l’Ente ha prodotto delibere di salvaguardia degli equilibri di bilancio, di carattere prettamente contabile, non rispondenti all’esigenza di verificare le misure riferite agli obiettivi operativi. Richiama l’art. 147-ter, comma 2, del Tuel, che impone periodiche verifiche sullo stato di attuazione dei programmi, e la disciplina sull’armonizzazione contabile. Ne conclude per margini di miglioramento.

Sul controllo sugli organismi partecipati, il Collegio richiama la deliberazione delle Sezioni riunite n. 11 del 2019: sono società a controllo pubblico anche quelle partecipate da più amministrazioni con diritti di voto complessivamente maggioritari, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.. L’art. 6, comma 4, del Tusp impone a tutte le società a controllo pubblico la relazione sul governo societario e il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, non solo a quelle partecipate al cento per cento. La Sezione invita a monitorare le procedure liquidatorie in corso e a rispettare gli adempimenti previsti.

Sul controllo sulla qualità dei servizi, l’Ente non ha adottato la Carta dei servizi. La Sezione invita a verificare la natura effettiva dei servizi offerti e la conseguente necessità di adottarla. Sull’Appendice PNRR, richiede di potenziare il sistema di controllo, in particolare per gli interventi non afferenti all’edilizia scolastica.

La Sezione accerta infine che alcune incongruenze rilevate in istruttoria derivano da errori di compilazione e invita l’Amministrazione a redigere il questionario evitando la logica del mero adempimento formale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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