Illegittima l’esclusione degli organismi camerali dal controllo pubblico (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 6 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
I contributi obbligatori versati dalle imprese ad una società a partecipazione pubblica, ancorché riscossi da soggetti pubblici e destinati a finanziare l’attività istituzionale, non assumono natura di ricavi da vendita di beni e servizi a prezzi economicamente significativi, ove manchi un rapporto di corrispettività con le prestazioni rese. Il market test qualitativo non risulta pertanto verificato, rendendo irrilevante l’eventuale superamento di quello quantitativo. Il controllo pubblico sussiste quando il socio totalitario disponga di diritti di nomina e veto sull’amministratore, anche se la scelta avviene su una terna da esso predisposta, e nomini il direttore generale, ferma restando la discrezionalità dell’ente vigilante nell’emanazione del decreto impositivo dei contributi. Siffatti poteri integrano i requisiti di cui al paragrafo 20.309 SEC 2010.
Il Fatto
La società, succeduta alle Stazioni sperimentali per l’industria, è stata inclusa da ISTAT nell’elenco delle amministrazioni pubbliche per l’anno 2026. La società ha impugnato l’atto dinanzi alle Sezioni Riunite, contestando la sussistenza del requisito del controllo pubblico e del c.d. market test. Ha dedotto che le decisioni strategiche spetterebbero al Comitato dei contribuenti e che i contributi obbligatori, versati dalle imprese, avrebbero natura corrispettiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto preliminarmente che, trattandosi di giudizio su uno status, la valutazione debba prendere le mosse dal market test qualitativo, per poi procedere alla verifica della sussistenza del controllo pubblico. Quanto al primo profilo, ha escluso che i contributi obbligatori possano essere assimilati a ricavi da attività di mercato, in quanto configuravano una prestazione patrimoniale imposta, riscossa con le forme proprie delle imposte e basata su indici di capacità contributiva.
La natura non corrispettiva delle contribuzioni ha reso superflua ogni valutazione circa la loro destinazione a singoli progetti, sicché il market test quantitativo è stato effettuato sulla base dei soli ricavi da vendite e prestazioni. La percentuale di copertura dei costi, pari al 34,46% per l’anno 2024, non ha superato la soglia del 50% richiesta dal SEC 2010.
In relazione al controllo pubblico, la Corte ha ritenuto sussistenti i requisiti di cui alle lettere a), b), d), e) e i) del paragrafo 20.309 SEC 2010. Ha valorizzato, in particolare, il potere della Camera di commercio di proporre una terna per la nomina dell’amministratore unico e di nominare il direttore generale, nonché la previsione di diritti particolari connessi alla partecipazione totalitaria. La circostanza che il parere del Comitato dei contribuenti sia obbligatorio e vincolante solo nei confronti dell’amministratore e non del Ministero, che mantiene un margine di autonoma valutazione in sede di emanazione del decreto impositivo, ha escluso che la società potesse ritenersi sottratta al controllo pubblico.
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Nota della Redazione
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