Controlli interni degli enti locali: parziale adeguatezza e misure correttive (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 32 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, disciplinato dall’art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è oggetto di una verifica annuale delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che non si esaurisce nell’acquisizione formale del referto predisposto dal vertice dell’ente. Il giudizio di adeguatezza riguarda il funzionamento effettivo del sistema e non la mera presenza degli strumenti regolamentari. Quando il controllo collaborativo accerta una parziale adeguatezza, la Sezione accerta l’esito allo stato degli atti e invita l’ente ad adottare idonee misure correttive, riservandosi la verifica nelle successive annualità. Le raccomandazioni formulate nella parte motiva costituiscono il contenuto tipico dell’esito collaborativo, distinto dall’esercizio dei poteri sanzionatori previsti dall’art. 148, comma 4, del TUEL, che restano estranei al giudizio di adeguatezza negativo ma non sanzionato.
Il Fatto
La vicenda prende avvio dai referti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni trasmessi da una Provincia alla Sezione regionale di controllo per la Campania, relativamente agli esercizi 2020 e 2021. I questionari, elaborati sulla base delle linee guida della Sezione delle Autonomie, sono stati inviati tramite il sistema ConTe e, per la seconda annualità, tramite il sistema LimeFit.
Il magistrato istruttore ha chiesto il deferimento della questione all’esame collegiale e il Presidente ha disposto la trattazione in camera di consiglio. L’esame dei due questionari è stato condotto congiuntamente, avendo riguardo alle diverse tipologie di controllo interno previste dal TUEL.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione rileva che, per entrambe le annualità, le attività di reportistica non sono state ufficializzate da delibere di Giunta o di Consiglio. Il dato assume rilievo perché segnala una discontinuità tra l’adempimento informativo e la sua formalizzazione negli atti dell’ente, con riflessi sull’effettività del sistema.
Con riferimento al controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Corte osserva che il campionamento degli atti è affidato alla sola “estrazione casuale semplice” e che gli esiti dei controlli precedenti non orientano l’individuazione dei settori da sottoporre a verifica. La Sezione raccomanda di integrare il criterio casuale con parametri quantitativi, legati all’impatto sul bilancio, e qualitativi, connessi alla natura degli atti. Rileva inoltre la mancata verifica delle attestazioni sui pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini e sulle procedure di monitoraggio della liquidazione delle fatture commerciali, richiamando gli artt. 4 del d.lgs. n. 231/2002 e 41 del d.l. n. 66/2014. Invita l’ente a dotarsi di una specifica forma di vigilanza sugli agenti contabili e sui funzionari delegati.
Sul controllo di gestione, emerge che il referto non è stato trasmesso alla Corte ai sensi dell’art. 198-bis del TUEL e che il controllo non è in grado di influenzare l’attività in corso, determinando la riprogrammazione degli obiettivi. Quanto al controllo strategico, si rileva la mancata integrazione con il controllo di gestione e l’assenza di indicatori elaborati nel corso dell’anno, con conseguente impossibilità di collegare il ciclo della performance a quello di bilancio.
In materia di equilibri finanziari, l’ente non ha adottato le iniziative previste dall’art. 183, comma 8, del TUEL per l’insufficiente disponibilità di cassa sopravvenuta, né ha ricostituito la consistenza delle entrate vincolate utilizzate, come richiesto dall’art. 195 del TUEL. Sul controllo sugli organismi partecipati, la Sezione rileva il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione alle Sezioni regionali delle delibere assembleari che derogano al principio dell’amministratore unico, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 175/2016. Quanto al controllo sulla qualità dei servizi, l’analisi è stata effettuata solo parzialmente nel 2020 e del tutto omessa nel 2021, senza estensione agli organismi partecipati né confronti sistematici con altre amministrazioni.
Le appendici dedicate all’emergenza sanitaria, al lavoro agile e al PNRR evidenziano ulteriori criticità: la mancata mappatura dei processi, l’assenza di monitoraggio dei risultati del lavoro agile e la carenza di procedure di controllo sugli atti connessi all’attuazione del Piano. La Sezione invita l’ente a potenziare il sistema di controllo interno, riservandosi la verifica nelle successive annualità. All’esito dell’analisi, accerta allo stato degli atti la parziale adeguatezza del sistema integrato dei controlli interni e invita l’ente ad adottare idonee misure correttive secondo le raccomandazioni espresse nella parte motiva.
Nota della Redazione
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