Responsabilità da diniego di pensione e onere di allegazione del pregiudizio (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 2 del 04.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti ha giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno da illegittimo diniego del trattamento di quiescenza, perché il petitum mediato afferisce alla lesione del diritto alla pensione e la causa petendi si radica nel rapporto pensionistico. L’I.N.P.S. è legittimato passivo: l’attribuzione all’amministrazione datoriale della fase di verifica dei presupposti non lo estranea al rapporto, poiché è l’Istituto che adotta il provvedimento di rigetto. Nel merito, la domanda è infondata quando il lavoratore non possiede i requisiti derogatori dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 503/1992, da coordinare con l’art. 24, comma 3, d.l. n. 201/2011: la deroga opera solo se i quindici anni di contributi sono maturati al 31 dicembre 2011. Il danno non patrimoniale è risarcibile solo come danno-conseguenza, congruamente allegato e provato, e non in re ipsa.
Il Fatto
Il ricorrente, cessato dal servizio il 31 agosto 2015, aveva chiesto all’I.N.P.S. la pensione a carico della Gestione Dipendenti Pubblici, ricevendone il diniego con provvedimento del 6 ottobre 2015. Dopo la sentenza del Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro n. 662/2022 del 16 febbraio 2022, che aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice contabile, ha riassunto la causa davanti alla Corte dei conti.
Ha domandato la condanna dell’Istituto al pagamento di € 44.021,50, oltre rivalutazione e interessi, e in subordine l’ammissione di C.T.U. contabile. L’I.N.P.S. ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, l’infondatezza della pretesa e ha chiesto la chiamata in causa del Ministero dell’Istruzione e del Merito a fini di manleva.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione, richiamando l’orientamento secondo cui non può dubitarsi della giurisdizione contabile sul risarcimento del danno da illegittimo diniego di pensionamento, in linea con Cass., SS.UU., ord. n. 2298 del 31 gennaio 2008. Ha poi ricordato che la risarcibilità del danno da ritardato pensionamento va misurata sui criteri delle Sezioni Unite n. 26972 dell’11 novembre 2008, che ricondussero il danno non patrimoniale alla categoria del danno-conseguenza, da allegare e provare, superando una soglia minima di offensività.
È stata respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. La Corte ha osservato che il trasferimento all’I.N.P.D.A.P., poi confluito nell’I.N.P.S., delle competenze in materia di liquidazione dei trattamenti di quiescenza del personale scolastico cessato dal 1° settembre 2000 comporta che l’Istituto provveda direttamente alla determinazione e all’erogazione della pensione. Poiché il ricorrente è cessato dal servizio il 31 agosto 2015, la competenza è dell’Istituto, che ha effettivamente adottato il provvedimento di rigetto.
La richiesta di chiamata in causa del Ministero è stata respinta per ragioni di economia processuale: non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., e la chiamata del terzo è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, non ravvisandosi nemmeno i presupposti per l’integrazione officiosa ex art. 160-bis c.g.c..
Nel merito, la domanda è stata dichiarata infondata. Richiamando Cass., Sez. III, n. 31567 del 6 dicembre 2018, il Giudice ha ribadito che il danno ingiusto da esercizio illegittimo della funzione pubblica richiede l’accertamento di evento, ingiustizia, nesso causale e colpa. È risultato dirimente il difetto dei presupposti per la pensione: alla data del 31 dicembre 2011 il ricorrente vantava un’anzianità contributiva di 13 anni e 29 giorni, inferiore ai quindici anni richiesti per l’accesso al regime previgente dopo la Riforma Fornero. Parimenti inapplicabile la lett. c), perché l’età posseduta al 31 dicembre 1992 gli consentiva di maturare il requisito ventennale.
Il ricorso è stato quindi respinto, con assorbimento delle ulteriori domande ed eccezioni, e il ricorrente è stato condannato alle spese di lite in favore dell’I.N.P.S., liquidate in € 500,00.
Nota della Redazione
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