Controlli interni degli enti locali: parziale adeguatezza e obbligo di azione correttiva (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 156 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale del Sindaco sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, richiesto dall’art. 148 del TUEL per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, costituisce strumento ricognitivo che integra il quadro informativo del controllo esterno affidato alla Sezione regionale della Corte dei conti. Nel valutarlo, la Sezione esprime un giudizio complessivo sulla parziale adeguatezza del sistema, soffermandosi sulle reciproche relazioni tra controllo di gestione, controllo di regolarità amministrativo-contabile, controllo strategico, controllo sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi. Il mancato esercizio della funzione di controllo interno riduce il presidio sugli equilibri di bilancio e sulla regolarità della gestione. L’accertamento di criticità non si traduce in sanzione, ma in un invito a rimediare, con obbligo del Segretario generale di comunicare le iniziative intraprese e pubblicazione della pronuncia sul sito istituzionale.

Il Fatto

Il Sindaco di un comune siciliano di circa 21.000 abitanti ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo i referti annuali sul funzionamento dei controlli interni per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, redatti secondo le linee guida della Sezione delle autonomie. La decisione è stata deferita all’esame collegiale con ordinanza del Presidente aggiunto.

Dall’esame della documentazione sono emersi profili di criticità in più ambiti del sistema. La Sezione ha quindi verificato la legittimità e la regolarità della gestione e l’efficacia e l’adeguatezza del sistema dei controlli interni, concludendo per la parziale adeguatezza dello stesso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 148 del TUEL, come modificato dal d.l. n. 174/2012, che impone agli enti di redigere il referto per dimostrare l’adeguatezza e l’efficacia dei controlli realizzati nell’esercizio. Il referto non esaurisce il controllo, ma lo integra, rendendo conoscibili le irregolarità emerse dagli organi di controllo interno e consentendo alla Sezione di esprimere una valutazione complessiva sulle relazioni tra le diverse tipologie di controllo previste dal d.l. n. 174/2012.

Passando all’esame dei singoli ambiti, il sistema nel suo complesso non appare adeguato: il rapporto tra report programmati ed effettivamente prodotti non è soddisfacente per il controllo successivo di regolarità e per quello sulla qualità dei servizi; a fronte dei report ufficializzati non è stata avviata alcuna azione correttiva; l’ente non ha attuato modifiche di integrazione e raccordo del sistema.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile risulta carente: per il 2021 è stato esaminato circa l’8,3% degli atti, mentre nel biennio successivo, su oltre 1.700 atti emessi per anno, non è stato controllato alcun atto. Non sono state verificate le attestazioni sui pagamenti oltre scadenza né implementate procedure per il monitoraggio dei tempi di liquidazione delle fatture. La Corte richiama il referto della Sezione delle autonomie n. 1/SEZAUT/2025/FRG, che ha evidenziato per il campione siciliano un numero elevato di criticità segnalate.

Il controllo di gestione e quello strategico sono invece valutati adeguati, pur con riserve: l’ente non ha trasmesso alla Corte i referti ex art. 198-bis TUEL; il controllo strategico non ha elaborato indicatori di miglioramento della qualità dei servizi né di innovazione e sviluppo; non è stata adottata alcuna deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi; non è stato approvato il PEG. Il controllo sugli equilibri finanziari appare adeguato.

Non sufficientemente adeguato è il controllo sugli organismi partecipati: non sono stati definiti gli indirizzi strategici e operativi, non sono stati approvati i budget degli organismi strumentali, non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori, non è stato monitorato il personale delle partecipate ai sensi dell’art. 19 TUSP. Analogamente, il controllo sulla qualità dei servizi non appare compiutamente adeguato: mancano analisi sulla qualità effettiva, rilevazioni sui servizi degli organismi partecipati, indagini di soddisfazione degli utenti nel biennio 2021-2022 e forme di coinvolgimento degli stakeholders. La Corte accerta quindi la parziale adeguatezza del sistema e invita l’ente a rimediare alle criticità, disponendo la comunicazione delle iniziative intraprese e la pubblicazione della pronuncia ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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