Partecipazione comunale a CER cooperativa: parere positivo con osservazioni (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 134 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le amministrazioni pubbliche possono acquisire partecipazioni in società cooperative costituite per gestire comunità energetiche rinnovabili, purché la delibera consiliare assolva l’onere motivazionale rafforzato richiesto dall’art. 5 TUSP. Le finalità meritorie della transizione energetica non esonerano l’ente dal dimostrare il rispetto del vincolo tipologico, del vincolo finalistico di cui all’art. 4 TUSP, della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. Il parere di competenza della Corte dei conti può essere positivo anche in presenza di carenze informative, quando il valore dell’intervento è modesto e non emergono elementi di diseconomia gestionale, ferma restando la segnalazione delle lacune motivate.
Il Fatto
Un comune di circa duecento abitanti ha approvato con deliberazione consiliare l’adesione a una comunità energetica rinnovabile già costituita in forma di società cooperativa, con sede in altro comune della provincia. La partecipazione comporta la sottoscrizione di una quota sociale di modesto valore nominale, pari a venticinque euro.
L’ente ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la delibera, i pareri di regolarità tecnica e contabile, il parere dell’organo di revisione, l’atto costitutivo e lo statuto della cooperativa, il prospetto economico-finanziario e l’avviso di consultazione pubblica. La questione giunge alla Corte ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, TUSP.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce in via preliminare il quadro normativo delle comunità energetiche rinnovabili, tra disciplina europea, art. 42-bis del d.l. n. 162/2019, art. 31 del d.lgs. n. 199/2021 e legislazione regionale lombarda. Rileva che la normazione di settore incentiva la diffusione delle CER, ma non elimina i limiti sostanziali e procedurali gravanti sugli enti pubblici in forza del TUSP.
Sul vincolo tipologico la Corte osserva che la cooperativa rispetta i requisiti degli artt. 3, 5 e 7 TUSP, trattandosi di società cooperativa con forma di responsabilità limitata, con socio pubblico ammesso dallo statuto e adesione adottata con delibera consiliare. La conformità è riconosciuta, pur con la segnalazione dell’omessa verifica sulla possibile costituzione di una CER locale.
Sul vincolo finalistico la Sezione richiama il doppio limite dell’art. 4 TUSP e osserva che la produzione di energia da fonti rinnovabili rientra tra le attività consentite. Nondimeno, la motivazione dell’ente si limita a richiamare in modo generico la formulazione normativa, senza offrire dati specifici sulle utenze servite, sull’energia condivisa e sui risparmi attesi. Manca inoltre la verifica per evitare le cosiddette società doppione. L’atto non assolve pienamente l’onere motivazionale rafforzato.
Sul piano della sostenibilità finanziaria la Corte richiama la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/2022/QMIG e la necessità di un business plan o di analisi equivalenti. Il prospetto quinquennale allegato presenta contenuti stringati e ricavi in parte legati a incentivi futuri e indeterminati. Ciò nonostante, per la semplicità della struttura societaria e il valore esiguo dell’intervento, l’iniziativa non presenta elementi di preoccupazione per diseconomie gestionali.
Sono poi verificate positivamente la compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e l’adempimento dell’obbligo di consultazione pubblica ai sensi dell’art. 5, comma 2, TUSP. La Corte conclude con parere positivo con osservazioni, ferma restando ogni ulteriore valutazione nell’esercizio delle funzioni di controllo.
Nota della Redazione
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