Parere sfavorevole per carenze motivazionali sull’acquisto di partecipazione indiretta (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 173 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di controllo preventivo sulla deliberazione di acquisizione di una partecipazione indiretta in una società in house, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, l’onere di motivazione analitica posto a carico dell’amministrazione esige una valutazione comparativa, anche di sintesi, tra la gestione diretta del servizio tramite la società partecipata e l’esternalizzazione sul mercato. L’amministrazione deve rappresentare il quadro economico di raffronto tra i costi della futura gestione in house e quelli della gestione attuale o dell’ipotetico progetto posto a base di gara. La circostanza che l’affidamento del servizio non sia contestuale all’acquisto della partecipazione non esonera dall’onere, quando l’operazione sia dichiaratamente preordinata alla successiva gestione. L’assenza di tali elementi integra un vizio assorbente e impone alla Sezione il parere sfavorevole, che non può dirsi superato dalla coerenza con gli indirizzi metropolitani né dal parere favorevole dell’ente di area vasta.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato la richiesta di parere di un comune sulle deliberazioni consiliari di acquisizione di una partecipazione indiretta nella medesima società in house operante nel settore dei rifiuti, pervenuta nell’ambito di una pluralità di richieste di comuni soci della holding di gestione del servizio idrico integrato. L’atto deliberativo di acquisto è corredato da documentazione tecnica concernente lo scenario regolatorio, il piano industriale, le valutazioni di fair value e la congruità finanziaria, lo statuto della società oggetto di acquisizione e il patto parasociale.
La questione riguarda l’acquisto di una partecipazione indiretta da parte della holding, socio del servizio idrico cui i comuni istanti aderiscono, destinato a essere confermato con successivi aumenti di quota. Il comune istante sottopone l’atto al controllo preventivo della Corte dei conti chiedendo un parere sulla conformità dell’operazione ai parametri normativi.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla legge n. 118/2022, che configura una peculiare attività di controllo preventivo su tutti gli atti deliberativi di acquisizione di partecipazioni, dirette o indirette, con esito da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento. Il controllo ha per oggetto la motivazione dell’atto e si indirizza ai parametri della sostenibilità finanziaria e della compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Il dies di silenzio, decorso il termine, consente all’amministrazione di procedere.
La Sezione richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui l’onere di motivazione analitica previsto dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 non può dirsi soddisfatto quando difetti la valutazione comparativa di carattere quantitativo del modello organizzativo in house rispetto all’esternalizzazione del servizio tramite acquisto sul mercato. La deliberazione sottoposta a controllo, nel suo specifico punto dedicato alle ragioni e finalità della scelta sotto il profilo della convenienza economica, nonché negli allegati, non contiene gli elementi di confronto richiesti.
Nella specie, l’operazione non prevede l’affidamento contestuale del servizio alla società a capitale interamente pubblico secondo il modulo dell’in house a cascata. Il piano industriale, tuttavia, prospetta l’incremento del numero di comuni soci serviti già a partire dagli anni immediatamente successivi, con un’espansione progressiva degli abitanti serviti in un orizzonte decennale. La partecipazione è quindi dichiaratamente preordinata alla razionalizzazione delle gestioni e alla successiva gestione integrata.
Nonostante queste previsioni, spicca l’assenza di un quadro economico di raffronto rispetto all’ipotesi dell’esternalizzazione, con correlativa mancanza di una valutazione comparativa dei costi del servizio in house rispetto ai costi sostenuti con i gestori attuali o rispetto ai costi stimati di un ipotetico progetto di servizio da porre a base di gara. La circostanza che la deliberazione sia coerentemente inquadrata nell’ambito degli indirizzi del piano strategico metropolitano e abbia ottenuto il parere favorevole della conferenza metropolitana non sana il deficit motivazionale, che opera in via assorbente.
La Sezione richiama il proprio precedente del 19 gennaio 2024, n. 2/2024/PASP e la deliberazione del 3 giugno 2025, n. 130/2025/PASP, che ha ritenuto insuperabili le carenze motivazionali del provvedimento in ordine ai parametri della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e dell’analisi dell’alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata. Le carenze motivazionali assorbono ogni ulteriore profilo critico, inclusi i dubbi sulla coerenza con l’oggetto dello statuto della holding, sulla sussistenza del controllo analogo a cascata e sul potenziale attrito con l’art. 20, comma 2, lettera c, del d.lgs. n. 175/2016. Su tali basi la Corte esprime parere sfavorevole sull’atto sottoposto a controllo.
Nota della Redazione
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