Controllo finanziario rendiconti: concluso senza rilievi l’esame congiunto (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 101 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Sezione regionale di controllo sui rendiconti degli enti locali, attivato dalle relazioni dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005, si fonda sui dati contabili sinteticamente rappresentati dall’ente nel questionario e sulla documentazione acquisita in sede istruttoria. Esso prescinde dall’analisi dei fatti gestionali sottostanti e non esaurisce gli aspetti critici eventualmente presenti nella gestione. La conclusione senza rilievi non implica quindi una valutazione positiva degli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni rese. La pronuncia definisce l’esame nei limiti e nei termini esposti in motivazione, senza pronuncia specifica o segnalazione.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Toscana ha esaminato congiuntamente i rendiconti degli esercizi finanziari 2020 e 2021 di un ente locale, sulla base delle relazioni trasmesse dall’organo di revisione e dei prospetti allegati. L’esame congiunto è stato previsto dal programma di attività della Sezione, approvato con le deliberazioni n. 89/2023 e n. 20/2024.

Il magistrato istruttore ha instaurato il contraddittorio con l’ente, chiedendo chiarimenti su alcuni aspetti finanziari e gestori. L’ente ha fornito risposte e documentazione, acquisite agli atti. La questione sottoposta alla Sezione riguarda la sussistenza di irregolarità contabili suscettibili di pronuncia specifica o di segnalazione.

La Motivazione della Corte

L’istruttoria ha riguardato, in particolare, il risultato di amministrazione e le relative componenti, anche in relazione alle partecipazioni societarie detenute dall’ente e all’utilizzo dei fondi Covid. Sono stati inoltre esaminati la capacità di indebitamento, il rispetto del saldo e gli equilibri di finanza pubblica.

I chiarimenti forniti dall’ente hanno consentito di escludere la presenza di irregolarità contabili suscettibili di pronuncia specifica o di segnalazione sugli aspetti esaminati. La Sezione ha quindi dichiarato concluso l’esame senza rilievi.

La Corte ha però precisato la portata del proprio accertamento. Il controllo, per le caratteristiche peculiari del monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dall’ente nel questionario e sulla documentazione acquisita, prescindendo dall’analisi dei fatti gestionali sottostanti. I profili esaminati non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono essere presenti nella gestione.

Da qui la conseguenza enunciata in motivazione: la conclusione senza rilievi dell’esame non implica una valutazione positiva degli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni rese nei questionari e dai dati acquisiti in sede istruttoria.

La deliberazione dispone la trasmissione al Consiglio comunale, al Sindaco, all’organo di revisione dell’ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali. È previsto l’obbligo di pubblicazione da parte dell’ente ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 33/2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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