Adeguatezza dei controlli interni e monitoraggio del PNRR in Abruzzo (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 184 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell’esame della relazione annuale del Presidente della Regione sul funzionamento dei controlli interni, accerta la sostanziale adeguatezza del sistema integrato di controllo quando i diversi presidi — regolarità amministrativa e contabile, controllo strategico, controllo di gestione e valutazione dirigenziale — risultano tra loro coordinati e funzionali al supporto delle decisioni. Il giudizio di adeguatezza non richiede l’assenza di criticità, ma la loro emersione e il loro trattamento mediante misure correttive. Quanto ai fondi del PNRR, la Sezione accerta la corretta impostazione programmatica dei controlli interni e raccomanda il costante monitoraggio dell’avanzamento finanziario e procedurale. La verifica si fonda sul referto trasmesso dall’organo di vertice ai sensi dell’art. 1, comma 6, del d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, e sull’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000.
Il Fatto
Il Presidente della Regione Abruzzo ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo, mediante l’applicativo “LimeFIT”, i referti annuali sul funzionamento dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, elaborati sullo schema di relazione approvato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione 1/SEZAUT/2024/INPR. Il referto è stato acquisito con prot. n. 1115 del 28 marzo 2024.
La relazione è intestata all’organo di vertice dell’Ente, poiché il corretto funzionamento dei controlli interni costituisce supporto indispensabile per le scelte decisionali e programmatiche di competenza. La Sezione ha esaminato le risultanze dei questionari, distinguendo l’analisi per la Giunta e per il Consiglio regionale, e ha esteso la verifica agli organismi partecipati e agli enti del servizio sanitario regionale.
La Motivazione della Corte
Con riferimento all’annualità 2022, l’analisi conferma il parere già espresso nel giudizio di parificazione sul rendiconto regionale, con un’adeguata impostazione programmatica dei controlli. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile opera correttamente, per la Giunta in via successiva secondo il modello dell’art. 147 bis, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, per il Consiglio in via preventiva sulle proposte dell’Ufficio di Presidenza e successiva sugli altri atti. La selezione degli atti avviene con tecniche di campionamento casuale, con soglie e modalità definite dai piani annuali.
I sistemi del controllo strategico e del controllo di gestione risultano tra loro integrati. La Relazione sulle Prestazioni, validata dall’Organismo indipendente di valutazione, mostra i risultati organizzativi e individuali, gli scostamenti rispetto agli obiettivi e le misure correttive, tra cui la modifica delle schede di valutazione delle performance disposta con la D.G.R. n. 605 del 18 ottobre 2022. Gli obiettivi operativi sono inseriti nel PIAO, conformi alla L.R. n. 6 del 2011, e associati a non più di due indicatori ciascuno.
Per l’annualità 2023, la Sezione rileva che il controllo di regolarità amministrativa non ha fatto emergere illegittimità tali da incidere sulla validità degli atti. Le osservazioni più significative hanno riguardato la completezza motivazionale e, in un caso, la competenza dirigenziale all’adozione dell’atto. Sono stati potenziati i controlli su progetti e appalti, con particolare riguardo alle iniziative PNRR a titolarità dei Dipartimenti.
Quanto agli organismi partecipati, la Sezione prende atto della struttura dedicata e del controllo analogo esercitato dai Dipartimenti competenti ratione materiae. Segnala però che la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi partecipati non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo, non avendo il Collegio dei Revisori rilasciato la propria.
Sul servizio sanitario regionale, l’Ente verifica annualmente gli obiettivi dei Direttori generali secondo l’art. 2 del d.lgs. n. 171/2016; le verifiche non hanno riscontrato il mancato raggiungimento degli obiettivi specifici. Il controllo strategico sull’edilizia sanitaria finanziata dalla legge n. 67/1988 non ha rilevato criticità. Per i controlli di qualità e appropriatezza delle prestazioni accreditate, la banca dati 2023 non risulta ancora disponibile e l’Ente ha parzialmente raggiunto gli obiettivi di riduzione delle liste di attesa, con criticità di grado variabile per alcune categorie di prestazioni.
In esito all’esame complessivo, la Sezione accerta la sostanziale adeguatezza del sistema integrato dei controlli interni e la corretta impostazione programmatica dei controlli sul PNRR, raccomandando il costante monitoraggio di quest’ultimo. Dispone la trasmissione della deliberazione al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente del Collegio dei revisori, richiamando l’obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.
Nota della Redazione
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