Parificazione del rendiconto regionale e nuovo equilibrio di bilancio ex art. 1, co. 785, l. n. 207/2024 (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 145 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale, la Corte dei conti verifica la regolarità amministrativo-contabile delle operazioni sottostanti il conto del bilancio, lo stato patrimoniale e il conto economico, al fine di dare giuridica certezza alle risultanze di bilancio. A partire dall’esercizio 2025, l’equilibrio di bilancio richiesto alle regioni è quello definito dall’art. 1, comma 785, della legge n. 207/2024, il quale, a differenza del precedente saldo di cui all’art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018, impone di escludere dal calcolo le entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell’esercizio, rendendo più stringente la verifica della sostenibilità effettiva della gestione. Il positivo riscontro di tale equilibrio non preclude l’adozione di rilievi, osservazioni e raccomandazioni contenuti nella relazione di accompagnamento, che costituisce parte integrante della deliberazione di parifica.
Il Fatto
La Giunta regionale del Veneto ha approvato, con deliberazione n. 8/ddl del 30 aprile 2026, il disegno di legge sul rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2025, trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il prescritto giudizio di parificazione. L’esame ha riguardato il conto del bilancio, lo stato patrimoniale e il conto economico, con l’obiettivo di verificare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e la sostenibilità dell’indebitamento.
L’istruttoria si è svolta in contraddittorio con l’amministrazione, che ha fornito risposte e controdeduzioni, e ha visto la partecipazione del Procuratore regionale, il quale ha concluso chiedendo la parificazione del rendiconto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha accertato che la gestione di competenza 2025 si è chiusa con accertamenti per circa 17,78 miliardi di euro e impegni per circa 17,41 miliardi, determinando un saldo positivo di circa 370,8 milioni. Il quadro degli equilibri ha evidenziato un risultato di competenza positivo, un equilibrio di bilancio di circa 323,3 milioni e un equilibrio complessivo di circa 1,87 miliardi, con rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Centrale nella motivazione è l’applicazione del nuovo parametro dell’equilibrio di bilancio di cui all’art. 1, comma 785, della legge n. 207/2024. La Corte chiarisce che, per garantire l’equilibrio, non è più sufficiente un saldo di competenza non negativo: occorre che l’ente, nel dimostrare la copertura degli impegni, non tenga conto delle entrate accantonate e vincolate non utilizzate nell’esercizio. Ciò impedisce che l’ente risulti formalmente in equilibrio grazie a risorse accertate ma non realmente impiegate, avvicinando il saldo a una misura di equilibrio sostanziale.
Quanto all’indebitamento, la Corte ha rilevato il rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi, con una capacità residua di indebitamento non utilizzata di circa 282,9 milioni. È stato altresì verificato il conto del Tesoriere, che ha evidenziato un fondo di cassa finale di circa 1,59 miliardi, in aumento rispetto all’esercizio precedente. Il risultato di amministrazione è positivo per circa 2,04 miliardi, con una parte disponibile di circa 180,6 milioni, anche grazie alla cancellazione dell’obbligo di accantonamento del Fondo anticipazioni di liquidità disposta dalla legge n. 199/2025.
Il giudizio di parificazione si conclude con l’accoglimento della richiesta del Pubblico ministero. La Corte parifica il rendiconto nelle sue componenti e approva la relazione di accompagnamento, che contiene i rilievi, le osservazioni e le raccomandazioni. Particolare attenzione è riservata al monitoraggio delle criticità relative alla Fondazione Milano Cortina 2026, caratterizzata da un deficit patrimoniale crescente, e al completamento degli interventi del PNRR, per i quali si raccomanda di affiancare agli indicatori procedurali e finanziari strumenti di verifica dell’impatto effettivo.
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Nota della Redazione
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