Indennità di vacanza contrattuale inclusa nel calcolo della capacità assunzionale (Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 19 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Per gli enti che rispettano il valore soglia di cui all’art. 4 del D.M. 17 marzo 2020, nella determinazione della percentuale incrementale di cui all’art. 5 non possono essere esclusi gli aumenti di spesa derivanti da sopravvenute disposizioni normative relative all’indennità di vacanza contrattuale erogata al personale dipendente. La nozione di spesa di personale rilevante ai sensi dell’art. 33 del d.l. n. 34/2019 è onnicomprensiva e non tollera deroghe analogiche fondate sull’art. 1, commi 557 e ss., della legge n. 296/2006, che risponde a diversa ratio e produce effetti sanzionatori più rigidi. Gli artt. 4 e 5 del decreto attuativo operano in modo inscindibile e rinviano entrambi alla medesima definizione di spesa di cui all’art. 2. Per gli enti che, pur non superando il valore soglia, non realizzano le condizioni dell’art. 5 per assumere nel 2024, resta salva la facoltà assunzionale di cui all’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, nel limite del 100% della spesa del personale cessato nell’anno precedente.
Il Fatto
Un ente locale, allocato al di sotto del valore soglia medio per fascia demografica ai sensi dell’art. 4 del decreto attuativo, ha segnalato alla Sezione regionale di controllo l’impossibilità di rispettare il limite dell’art. 5 d.a. a causa del sopravvenuto aumento dell’indennità di vacanza contrattuale disposto dall’art. 3 del d.l. n. 145/2023, convertito con legge n. 191/2023. Tale incremento, pari a 6,7 volte per il solo 2024, avrebbe assorbito gli spazi finanziari destinabili a nuove assunzioni a tempo indeterminato.
L’ente ha chiesto se, fermo il rispetto del valore soglia dell’art. 4, la percentuale incrementale dell’art. 5 possa non tenere conto di tali aumenti. La Sezione remittente ha prospettato una soluzione interpretativa basata sulla separazione della nozione di spesa tra le due disposizioni, estendendo all’art. 5 la definizione netta degli oneri da rinnovo contrattuale. La questione è stata deferita alla Sezione delle autonomie per una pronuncia di orientamento generale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto verificato i presupposti di ammissibilità, ravvisando la materia di contabilità pubblica e l’opportunità di un pronunciamento idoneo ad assicurare l’uniforme applicazione dell’art. 33 del d.l. n. 34/2019 e del relativo decreto attuativo su tutto il comparto degli enti territoriali.
Nel merito, i giudici contabili hanno ricostruito il rapporto tra le norme limitative vigenti. L’art. 33 non ha abrogato l’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, ma ha introdotto un vincolo speciale con priorità applicativa, subordinato ad adempimenti preliminari: verifica degli equilibri, asseverazione dei revisori, riscontro dei fabbisogni e calcolo del coefficiente di sostenibilità. Solo in presenza di tutte le condizioni si accede ai parametri più favorevoli; altrimenti si torna al criterio del turn-over.
Quanto al rapporto con l’art. 1, commi 557 e ss., della legge n. 296/2006, la Sezione ha chiarito che si tratta di limiti diversi, cumulativi e ad applicazione successiva. L’ente deve prima riscontrare il rispetto del tetto storico (capacità assunzionale in senso stretto) e poi effettuare le verifiche dell’art. 33. La nozione di spesa della legge n. 296/2006 non funge da cap per le assunzioni, come conferma l’art. 7 d.a., che evita il paradosso della illegittimità sopravvenuta.
La Corte ha quindi escluso la lettura separata degli artt. 4 e 5 d.a.: le due norme rinviano entrambe alla definizione unitaria dell’art. 2, che configura la spesa come onnicomprensiva, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell’IRAP, senza esclusioni. Il rinvio alla fonte regolamentare è permanente e la sua riserva definitoria impedisce estensioni analogiche.
Gli argomenti letterali sono stati confermati da quelli teleologici: l’esclusione degli oneri da rinnovo opera solo per l’art. 1 della legge n. 296/2006, che ha finalità e sanzioni più rigorose, mentre l’art. 33 persegue lo scopo più limitato di vincolare contabilmente la sola crescita delle assunzioni a tempo indeterminato. La Corte ha infine richiamato l’art. 3, comma 4-ter, del d.l. n. 36/2022 come conferma indiretta della regola generale onnicomprensiva, poiché una deroga espressa sarebbe superflua ove l’esclusione fosse già desumibile in via sistematica. La questione è stata risolta con l’enunciazione del principio di diritto conforme all’impostazione della Sezione remittente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.