Sistema dei controlli interni parzialmente adeguato e misure correttive (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 138 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti sui referti annuali del sindaco in materia di controlli interni, ai sensi dell’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000, non si esaurisce nella verifica formale della trasmissione, ma accerta l’adeguatezza funzionale del sistema integrato. Quando il funzionamento risulti solo parzialmente adeguato, la Sezione ne dà atto e attiva l’obbligo dell’ente di adottare idonee misure correttive. Le raccomandazioni della Sezione non hanno natura sanzionatoria immediata, ma costituiscono parametro di verifica per i successivi controlli. L’eventuale assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo espone gli amministratori alla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 148, comma 4, del TUEL.

Il Fatto

Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo i referti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2020 e 2021, adottati sulla base delle linee guida della Sezione delle Autonomie. Il primo è stato inviato il 24 marzo 2022 tramite il sistema Con.Te.; il secondo il 17 febbraio 2023 tramite LimeFit.

La Sezione ha esaminato congiuntamente i due questionari, articolati per tipologie di controllo e corredati dalle appendici dedicate all’emergenza sanitaria, al lavoro agile e al PNRR. Il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento della questione all’esame collegiale, cui il Presidente ha provveduto con ordinanza.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricorda che l’art. 148 del TUEL assegna alle Sezioni regionali la verifica annuale del funzionamento dei controlli interni, quale presidio del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio. I controlli di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, strategico, sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi compongono un sistema unitario, che gli enti superiori a 15.000 abitanti sono chiamati ad attuare.

Dall’esame dei referti emergono plurime criticità. Sul controllo di regolarità, la Sezione rileva che il campionamento si fonda sulla sola estrazione casuale semplice, senza criteri quantitativi o qualitativi; manca una vigilanza sugli agenti contabili e sui funzionari delegati; non è stata presidiata la verifica dei pagamenti oltre i termini dell’art. 4 del d.lgs. n. 231/2002. Sul controllo di gestione, difetta un sistema di contabilità economico-patrimoniale a partita doppia e i report periodici non sono tempestivi; il tasso medio di copertura dei servizi a domanda individuale è pari al 36%, valore che la Sezione giudica particolarmente basso.

Il controllo strategico non è integrato con quello di gestione e non utilizza la contabilità analitica; non sono elaborati indicatori di risultato. Il controllo sugli equilibri finanziari non è stato adottato per il caso di insufficiente disponibilità di cassa e il responsabile del servizio finanziario non ha emanato linee di indirizzo. Quanto agli organismi partecipati, l’ente dichiara di non detenere partecipazioni, ma dagli atti risulta una quota in una società consortile; la Sezione sollecita le verifiche sul mantenimento della partecipazione.

Sul controllo di qualità e sulle appendici, l’ente non ha effettuato indagini di soddisfazione degli utenti né benchmarking. Sull’appendice PNRR risultano carenti la struttura del referente, le procedure antfrode e la tracciabilità delle operazioni. La Sezione accerta quindi la parziale adeguatezza del sistema e invita l’ente ad adottare misure correttive, riservando la verifica ai controlli successivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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