Beni cancelleria e debito vigilanza escluso obbligo resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 241 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
I consegnatari dei beni di facile consumo destinati all’uso degli uffici non sono tenuti alla resa del conto giudiziale, ma al solo conto amministrativo ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002. Su tali beni non si configura un debito di custodia, ma un mero debito di vigilanza, con la conseguenza che il giudizio di conto è improcedibile per inesistenza dell’obbligo di resa. Il debito di custodia resta circoscritto alla gestione dei magazzini centrali o principali destinati al rifornimento dei singoli servizi, non anche ai beni in attesa di utilizzazione presso gli uffici.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile, consegnatario dei beni di cancelleria di un’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, per l’esercizio finanziario 2022. Oggetto del conto è la gestione del magazzino dei beni consumabili ad uso degli uffici, quali cartucce toner, penne e lampade.

Il Magistrato designato ha sottoposto al Collegio la questione preliminare relativa alla improcedibilità del conto, chiedendo se i beni in questione siano soggetti a obbligo di custodia ovvero a debito di vigilanza. L’amministrazione non aveva adottato uno specifico regolamento per la gestione dei consegnatari dei beni. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità del conto giudiziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dei beni oggetto della gestione contabile. Essi rientrano nel novero dei beni di facile consumo di cui all’art. 22 del d.P.R. n. 254/2002, il cui primo comma demanda al dirigente responsabile degli acquisti la fissazione di uno standard quantitativo degli oggetti di cancelleria, stampati, carta e materiale di facile consumo idoneo ad assicurare il funzionamento degli uffici.

Si tratta, dunque, di beni mobili in uso presso l’ente per fini strettamente necessari al funzionamento degli uffici. Da tale qualificazione la Corte fa discendere la conseguenza decisiva: i consegnatari degli stessi non sono tenuti alla resa del conto giudiziale, ma devono rendere il conto amministrativo, ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002, come già affermato dalla Sez. giur. Calabria, sentenza n. 240 del 2020. Essi devono assumere in carico i beni affidati e dimostrarne la consistenza e la movimentazione a mezzo delle scritture previste dall’art. 22 citato.

La Corte richiama il quarto comma di tale disposizione, che impone al dirigente responsabile degli acquisti di presentare alla fine di ogni esercizio il rendiconto annuale, con le consistenze iniziali, le variazioni e le rimanenze finali, accompagnato da una relazione volta a far conoscere le modalità di acquisizione, le quantità, i prezzi spuntati, i consumi in ragione degli utilizzatori finali, le risorse assegnate e gli eventuali scostamenti, previa adozione di un provvedimento che regola le modalità di gestione e di controllo del materiale di facile consumo.

Il Collegio affronta poi l’argomento della movimentazione in entrata e in uscita dei materiali, caratteristica di una gestione di magazzino, ritenendolo privo di rilevanza ai fini della eventuale configurazione di un debito di custodia in capo all’agente. Il debito di custodia si identifica, in generale, nella gestione dei soli magazzini cosiddetti centrali o principali dell’ente, destinati al rifornimento dei singoli servizi, ma non anche ai beni destinati all’uso, ancorché in attesa di utilizzazione, detenuti presso i singoli uffici e affidati a un agente responsabile. È ammessa, peraltro, la costituzione di un magazzino di beni pronti uso, cioè in scorta, soggetto a mero debito di vigilanza, come precisato dalla Sez. giur. Calabria, sentenza n. 313 del 2020.

Su queste basi, in applicazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002, la Corte dichiara il non luogo a provvedere sul conto in esame, stante la inesistenza dell’obbligo di resa del conto. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *