Sei scatti stipendiali a chi transita nei ruoli civili dopo inidoneità (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 41 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio previsto dall’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 165/1997 spetta, in aggiunta alla base pensionabile, al personale delle Forze Armate all’atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con la sola esclusione del collocamento in congedo a domanda. Il transito nei ruoli civili, esercitato a valle della cessazione dal servizio militare per inidoneità accertata, costituisce una conseguenza prevista dalla legge e non una cessazione a domanda. La natura della causa di cessazione resta perciò quella dell’infermità, con la conseguente applicazione del beneficio pensionistico. Il termine di prescrizione dei ratei decorre quantomeno dall’adozione del provvedimento ministeriale di liquidazione, che segna l’insorgere dell’interesse alla rideterminazione.
Il Fatto
Il ricorrente, arruolato nella Capitaneria di Porto, era transitato nei ruoli civili dell’amministrazione nel 2007, dopo che una patologia era stata accertata come dipendente da causa di servizio. In esecuzione di un giudicato, il Ministero della Difesa aveva liquidato nel 2021 la pensione privilegiata omettendo di computare nella base stipendiale l’indennità di Polizia Giudiziaria e i sei scatti di cui all’art. 4 d.lgs. n. 165/1997.
Dopo una diffida, il Ministero aveva emanato un nuovo decreto che riconosceva l’indennità di Polizia Giudiziaria ma confermava la non spettanza dei sei scatti. Il ricorrente ha quindi chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico e il pagamento degli arretrati. Il Ministero ha opposto che la cessazione era avvenuta per passaggio a domanda nei ruoli civili, con conseguente esclusione del beneficio, eccependo in subordine la prescrizione. L’I.N.P.S. ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto affermato la legittimazione passiva del Ministero della Difesa, poiché la cessazione dal servizio militare è anteriore al trasferimento delle competenze in materia pensionistica all’allora I.N.P.D.A.P. ed è stata l’amministrazione militare ad adottare in autotutela i provvedimenti di liquidazione. È stato riconosciuto anche l’interesse dell’I.N.P.S., ordinatore secondario di spesa, alla gestione della posizione pensionistica.
Nel merito, il giudice ha richiamato il tenore letterale dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 165/1997, che attribuisce i sei aumenti periodici all’atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del solo collocamento in congedo a domanda. Il beneficio non è subordinato alla circostanza che l’interessato cessi anche dal servizio attivo presso lo stesso o altro datore di lavoro.
È pacifico che la cessazione dal servizio militare sia avvenuta per effetto del giudizio di inidoneità espresso dalla C.M.O., per infermità poi riconosciuta dipendente da causa di servizio. Il successivo transito nei ruoli civili costituisce una opzione alternativa alla riserva, prevista dalla legge come conseguenza della cessazione dai ruoli militari per infermità. La “domanda” richiamata dal Ministero è dunque l’effetto, non la causa, della cessazione.
La Corte ha inoltre rilevato una contraddizione logica nell’assunto dell’amministrazione: questa ammette il godimento, in cumulo con il trattamento retributivo da servizio attivo, della pensione privilegiata, che presuppone la cessazione per infermità, e al tempo stesso pretende che la cessazione sia avvenuta per causa diversa.
Il ricorso è stato quindi accolto, con riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, agli arretrati, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. L’eccezione di prescrizione è stata disattesa: il termine ex art. 2935 c.c. decorre quantomeno dal provvedimento ministeriale del 27.10.2021, che ha dato esecuzione al giudicato senza applicare il beneficio. Le spese sono poste a carico del Ministero della Difesa.
Nota della Redazione
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