Obbligazione di conto non trasmessa agli eredi senza illecito arricchimento (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 7 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto l’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994 si applica per identità di ratio, limitando la trasmissibilità agli eredi dell’obbligazione dell’agente contabile alle sole ipotesi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi. La mancanza di prova di un ammanco nelle casse dell’ente e del relativo debito del contabile deceduto preclude la pronuncia di condanna verso gli eredi, con declaratoria di improcedibilità del giudizio nei loro confronti. La conservazione della documentazione contabile è obbligo proprio dell’agente e la sua trasmissione è connessa all’onere della prova: la perdita del documento, anche se incolpevole, non esenta l’agente dalla dimostrazione della correttezza della gestione.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione di un agente contabile di un comune per gli esercizi finanziari dal 2016 al 2019. I conti giudiziali risultavano lacunosi: non riportavano il carico dell’agente, ossia l’importo delle somme riscosse e gli estremi delle ricevute di riscossione, precludendo il riscontro tra incassi e riversamenti.
L’agente contabile era deceduto dopo il deposito dei conti. La Procura contabile e il magistrato istruttore chiesero in via principale l’improcedibilità e in subordine l’irregolarità dei conti. Dopo più rinvii istruttori e l’acquisizione delle quietanze tramite la Guardia di Finanza, la questione centrale è divenuta la legittimazione passiva degli eredi e la trasmissibilità dell’obbligazione di conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata la richiesta di declaratoria di irregolarità delle quattro gestioni. La documentazione acquisita ha permesso di riscontrare le quietanze di versamento, ma non è stato possibile recuperare il giornale di cassa, ossia il registro delle operazioni di riscossione e dei movimenti in entrata e in uscita.
La Corte richiama l’orientamento della giurisprudenza contabile, secondo cui la conservazione della documentazione contabile costituisce obbligo proprio dell’agente, essenziale per la corretta gestione, e la sua trasmissione è connessa all’onere della prova. La perdita del documento, anche ove incolpevole, non costituisce motivo di esenzione dall’onere probatorio. L’assenza di documentazione giustificativa non consente quindi di verificare la corrispondenza tra incassi e versamenti.
Sul piano della trasmissibilità, il Collegio aderisce alla giurisprudenza della Sezione e afferma che l’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994 — pur nella specialità dell’obbligazione di conto rispetto alla responsabilità amministrativa — trova applicazione anche nel giudizio di conto, circoscrivendo la trasmissione agli eredi alle ipotesi di illecito arricchimento del dante causa e di indebito arricchimento degli eredi.
Nel caso concreto manca la prova di un ammanco nelle casse dell’ente e del conseguente debito del contabile deceduto. Gli importi riscossi, perlopiù diritti di segreteria, risultano dai conti recanti il visto di regolarità del responsabile finanziario e l’assenza di segnalazioni per quattro anni costituisce elemento presuntivo del mancato arricchimento. Non sussistono dunque i presupposti per la condanna degli eredi.
Il giudizio di conto deve pertanto essere dichiarato improcedibile nei confronti degli eredi, mentre resta ferma la declaratoria di irregolarità delle gestioni, sopravvenuta la morte dell’agente a conto già presentato. La mancata costituzione degli eredi non consente la pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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