Controllo finanziario bilanci enti SSR e segnalazione criticità contabili (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo finanziario che l’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 intestа alle Sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti del servizio sanitario regionale, da esercitarsi per il tramite dell’esame delle relazioni dei collegi sindacali, non si esaurisce nella segnalazione alla Regione delle gravi irregolarità contabili e finanziarie idonee a mettere a rischio gli equilibri di bilancio. In coerenza con la logica ausiliaria che connota la funzione, l’adempimento si estende alla segnalazione di quelle criticità e anomalie che, pur non configurando gravi irregolarità, siano espressione di pratiche contabili lesive dell’attendibilità dei bilanci degli enti sanitari, con possibili ripercussioni sugli equilibri del sistema sanitario regionale. Il controllo di cui all’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, è pertanto funzionale alla verifica del rispetto degli obiettivi annuali, dell’osservanza del vincolo di indebitamento, della sostenibilità dello stesso e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.
Il Fatto
La Sezione di controllo per la Regione Friuli-Venezia Giulia ha esaminato la documentazione trasmessa dal collegio sindacale sul bilancio di esercizio 2021 dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, nell’ambito del controllo finanziario sugli enti del servizio sanitario regionale.
Nel corso dell’istruttoria la Sezione ha richiesto ulteriori chiarimenti, volti a comprendere le dinamiche di gestione e ad approfondire i profili per i quali erano emerse possibili criticità. Il collegio sindacale e l’ente hanno dato riscontro. Il contraddittorio si è tenuto in videoconferenza. All’esito, la Sezione ha adottato la deliberazione di approvazione della relazione conclusiva del controllo.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 100, comma 2, della Costituzione e dalla disciplina speciale dettata per la Regione, per ricostruire il perimetro del controllo affidato alle Sezioni regionali. L’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 intesta a queste ultime un controllo sui bilanci di esercizio degli enti del servizio sanitario, da esercitarsi per il tramite dell’esame e della valutazione delle relazioni dei collegi sindacali, elaborate in conformità alle linee guida definite unitariamente dalla Corte dei conti.
Il compito primario consiste nel segnalare alla Regione l’esistenza di gravi irregolarità contabili e finanziarie, cioè di quelle idonee a mettere a rischio gli equilibri di bilancio e la realizzazione degli obiettivi regionali assegnati all’ente sanitario, quale contributo richiesto nell’ambito dei più generali equilibri di finanza pubblica.
La Sezione ritiene tuttavia di estendere il proprio adempimento, in ossequio alla logica ausiliaria di cui il controllo è espressione, anche alla segnalazione di criticità e anomalie che, ancorché non si configurino quali gravi irregolarità contabili e finanziarie, siano espressione di risultanze e pratiche contabili lesive dell’attendibilità dei bilanci degli enti sanitari, con possibili ripercussioni sugli equilibri del sistema sanitario regionale.
Il quadro è completato dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, che affida alle Sezioni regionali l’esame dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale secondo le modalità e le procedure di cui all’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo di indebitamento di cui all’art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari.
All’esito dell’istruttoria e del contraddittorio, la Sezione ha considerato che non sono emersi elementi di criticità tali da poter pregiudicare la situazione di equilibrio economico-finanziario dell’ente, approvando la relazione conclusiva del controllo relativo all’esercizio 2021 e ordinandone la trasmissione all’azienda e alla direzione centrale competente, nonché la pubblicazione.
Nota della Redazione
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