Controllo bilanci enti servizio sanitario regionale e segnalazione criticità (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo finanziario che le Sezioni regionali della Corte dei conti esercitano sui bilanci degli enti del servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 e dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012 convertito con legge n. 213/2012, non si esaurisce nella segnalazione alla Regione delle gravi irregolarità contabili e finanziarie. In coerenza con la logica ausiliaria del controllo, l’adempimento si estende alla segnalazione di criticità e anomalie che, pur non integrando gravi irregolarità, siano espressione di risultanze e pratiche contabili idonee a ledere l’attendibilità dei bilanci degli enti sanitari, con possibili ripercussioni sugli equilibri del sistema sanitario regionale. Il controllo è preordinato alla tutela dell’unità economica della Repubblica e al coordinamento della finanza pubblica. Ove dall’istruttoria non emergano elementi di criticità tali da pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario dell’ente, la Sezione approva la relazione conclusiva.
Il Fatto
La Sezione di controllo per la Regione Friuli Venezia Giulia ha esercitato il controllo finanziario sul bilancio di esercizio 2021 di un’azienda sanitaria regionale, in attuazione dell’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 e dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012. Il controllo si svolge per il tramite dell’esame e della valutazione delle relazioni dei collegi sindacali degli enti, elaborate secondo le linee guida definite unitariamente dalla Corte dei conti.
Esaminata la documentazione trasmessa dal collegio sindacale, la Sezione ha richiesto ulteriori chiarimenti in corso di istruttoria, volti a comprendere le dinamiche della gestione e ad approfondire i profili per i quali erano emerse possibili criticità. Il collegio sindacale e l’ente hanno dato riscontro. Il contraddittorio si è tenuto in videoconferenza.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005, che intesta alle Sezioni regionali di controllo il compito di segnalare alla Regione l’esistenza di gravi irregolarità contabili e finanziarie alla cui rilevazione è preordinato il controllo. Si tratta delle irregolarità idonee a mettere a rischio gli equilibri di bilancio e la realizzazione degli obiettivi regionali assegnati all’ente sanitario, quale contributo richiesto nell’ambito dei più generali equilibri di finanza pubblica.
La Corte non si limita a questo perimetro. In ossequio alla logica ausiliaria di cui è espressione il controllo, la Sezione ritiene di estendere il proprio adempimento anche alla segnalazione di criticità e anomalie che, ancorché non si configurino quali gravi irregolarità contabili e finanziarie, siano espressione di risultanze e pratiche contabili che possano risultare lesive dell’attendibilità dei bilanci degli enti sanitari, con possibili ripercussioni sugli equilibri del sistema sanitario regionale.
Il fondamento normativo del controllo è rinvenuto nell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, che affida alle Sezioni regionali l’esame dei bilanci degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e le procedure di cui all’art. 1, commi 166 e segg., della legge n. 266/2005. La verifica riguarda il rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno, l’osservanza del vincolo in materia di indebitamento di cui all’art. 119, sesto comma, della Costituzione, la sostenibilità dell’indebitamento e l’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.
La Sezione richiama la deliberazione n. 12/SEZAUT/2022/INPR del 21 luglio 2022, contenente le linee guida, i questionari e i criteri per l’elaborazione delle relazioni sul bilancio degli enti sanitari da parte dei collegi sindacali. Sulla base dell’istruttoria effettuata e dell’esito del contraddittorio, la Corte ha rilevato che non sono emersi elementi di criticità tali da poter pregiudicare la situazione di equilibrio economico-finanziario dell’ente. Ha pertanto approvato la relazione conclusiva del controllo relativo all’esercizio 2021, ordinandone la trasmissione all’azienda sanitaria e alla direzione centrale competente, nonché la pubblicazione sui siti istituzionali.
Nota della Redazione
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