Conto economale sostanzialmente regolare per analiticità della rendicontazione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 27 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il conto giudiziale reso da una gestione plurisoggettiva può essere dichiarato regolare e gli agenti discaricati quando l’analiticità della rendicontazione, sostanzialmente equivalente a un giornale di cassa, consenta di imputare ciascun fatto di gestione all’agente che lo ha posto in essere e di verificare l’ammissibilità delle spese. La presentazione di un unico documento di rendicontazione per due distinte gestioni non è di per sé ostativa al discarico. Le spese prive dei caratteri di imprevideibilità, urgenza ed occasionalità, purché utili all’ente e conformi all’ordinamento regionale, non impediscono l’approvazione del conto in assenza di ammanchi.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto è investita dell’esame del conto giudiziale n. 65380, depositato il 2 aprile 2020 e reso da due agenti contabili della Regione Veneto. Il conto riguarda la gestione delle minute spese della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione, Ufficio Genio Civile di Padova, per l’esercizio 2016. Il giudizio è iscritto al n. 32570 del registro di segreteria, in ottemperanza a una precedente sentenza-ordinanza della stessa Sezione.
Con la relazione di irregolarità il Magistrato istruttore aveva chiesto l’iscrizione a ruolo del conto, rilevando la presentazione di un unico documento di rendicontazione a fronte di una gestione plurisoggettiva e la presenza di spese continuative o programmabili. Tali profili, in assenza di ammanchi, non erano stati ritenuti ostativi al discarico. La questione arriva al Collegio per la decisione sulla regolarità del conto e sull’ammissione degli agenti al discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 139 cod. giust. cont., che disciplina il deposito del conto giudiziale e la documentazione che deve accompagnarlo. La rendicontazione fa riferimento all’ordine di accreditamento n. 2 del 6 aprile 2016, corrispondente a un’apertura di credito presso l’Istituto Tesoriere di euro 211.350,00. Unitamente al conto risultano depositati il provvedimento dirigenziale di approvazione e parifica del conto ricompilato, la relazione dell’organo di controllo interno e il provvedimento di approvazione definitiva con disposizione del deposito tramite l’applicativo SIRECO.
La Corte esamina la struttura del conto, composto da quattro prospetti: il conto di sintesi, il conto analitico della gestione, il conto di sintesi per tipologia di spesa e il conto analitico per tipologia di spesa. Il conto di sintesi espone anticipazioni per euro 150.341,08, cui corrispondono pagamenti di pari importo, con quadratura sostanziale. Il conto analitico dettaglia 75 operazioni di anticipazione e 100 operazioni di pagamento, ripartite tra i due agenti, il secondo subentrato al primo dal 1° luglio 2016.
Il punto centrale è l’unicità del documento di rendicontazione per due distinte gestioni. Il Collegio ritiene che tale circostanza non sia ostativa: il livello di specificità delle annotazioni del conto analitico, sostanzialmente equivalente a un giornale di cassa, consente l’imputazione dei singoli fatti di gestione all’agente che li ha concretamente posti in essere. Non risultano pagamenti in sospeso né operazioni per cassa eccedenti il limite di euro 950,00.
Quanto alle spese, il Collegio verifica l’ammissibilità delle tipologie sostenute, tutte afferenti al funzionamento dell’ufficio e nei limiti posti dalla delibera di autorizzazione, che richiama l’elencazione della legge regionale n. 6/1980, specificata dalla D.G.R. n. 2440 del 13 settembre 2002. In relazione alle spese prive dei caratteri di imprevideibilità, urgenza ed occasionalità, che secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza contabile devono sorreggere il ricorso al fondo economale, il Collegio osserva che esse sono connotate da utilità per l’ente e pertanto non sono ostative all’approvazione del conto. In assenza di ammanchi, il conto è dichiarato regolare e gli agenti sono ammessi al discarico. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio per assenza di statuizione di condanna.
Nota della Redazione
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