Controllo bilancio Asl: criticità su riconciliazioni GSA ALPI controlli clinici PNRR (Corte dei Conti Sez. contr. Lazio n. 82 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo esercitato dalla Sezione regionale della Corte dei conti sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, è un riesame di legalità e regolarità funzionale a prevenire rischi per gli equilibri di bilancio e ad assicurare l’adozione di effettive misure correttive. L’esito positivo del risultato d’esercizio non esclude l’accertamento di profili critici quando il saldo è determinato in via prevalente da operazioni straordinarie di natura contabile e non da un miglioramento strutturale della gestione. La Sezione accerta le criticità, dispone che l’ente adotti i provvedimenti idonei a rimuoverle e si riserva di verificarne l’efficacia nei successivi controlli sui bilanci d’esercizio.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per il Lazio ha esaminato la relazione-questionario del Collegio sindacale e il bilancio d’esercizio 2023 di un’azienda sanitaria locale, operante su un territorio di 517 km² con una popolazione assistita di 604.787 abitanti. L’istruttoria, avviata con nota del 14 gennaio 2025, ha riguardato il finanziamento sanitario, la spesa farmaceutica e per dispositivi medici, gli acquisti da operatori privati accreditati, la mobilità, il personale, il PNRR e i sistemi di controllo dei costi.
Il bilancio, chiuso al 31 dicembre 2023, è stato approvato con delibera del Direttore generale del 6 agosto 2024 e con deliberazione regionale del 10 ottobre 2024, oltre i termini previsti dagli artt. 31 e 32 del d.lgs. n. 118/2011. L’azienda ha risposto alle richieste istruttorie con nota del 31 marzo 2025 e ha depositato memorie integrative il 4 giugno 2025.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo del controllo finanziario sugli enti del servizio sanitario regionale. Richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, che ha limitato il meccanismo di preclusione dei programmi di spesa ai soli bilanci delle aziende sanitarie e ospedaliere, e le sentenze n. 60 del 2013 e n. 40 del 2014, che hanno collocato questi controlli su un piano distinto rispetto a quelli sulla gestione amministrativa.
Sul risultato d’esercizio, pari a euro 71.984.907, la Corte rileva che esso è influenzato in misura prevalente dalle operazioni straordinarie poste in essere in attuazione delle disposizioni regionali sulla revisione dello stato patrimoniale e sul fondo di dotazione. Il saldo della gestione straordinaria, pari a euro 84.128.695, assorbe un risultato operativo negativo di euro 1.952.747. Il fondo di dotazione registra una variazione negativa, passando da euro -55.598.646 nel 2022 a euro -103.064.436 nel 2023. La Corte raccomanda il consolidamento di risultati fondati su dinamiche strutturali e non su eventi eccezionali.
Quanto ai controlli di appropriatezza, la percentuale di cartelle cliniche sottoposte a verifica si attesta al 3,67 per cento, a fronte della soglia minima del 12,5 per cento prevista dal d.P.C.m. 12 gennaio 2017. L’azienda ha giustificato lo scostamento con la carenza di personale medico presso l’ufficio competente. La Sezione accerta il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di controllo e la mancata strutturazione formale delle verifiche sulle prestazioni inappropriate.
Sul piano del personale, la Corte richiama la deliberazione n. 9/SEZAUT/2025/QMIG, che ha enunciato il principio secondo cui il limite di spesa dell’art. 11, comma 1, del d.l. n. 35/2019 deve essere riferito alla Regione, tenuta a governare la spesa a livello aggregato, mentre il limite dell’art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009 resta applicabile in via alternativa. Rinvia pertanto l’esame del rispetto del limite all’esito dei controlli in sede di parifica dei rendiconti regionali e dei consolidati sanitari.
La Sezione accerta infine i profili critici sulle operazioni di riconciliazione delle posizioni debitorie e creditorie tra l’azienda e la gestione sanitaria accentrata, sulla gestione dell’ALPI, con raccomandazione di aggiornare tempestivamente le informazioni pubblicate, integrare i sistemi di rilevazione delle presenze e garantire la tracciabilità analitica dei costi, e sul monitoraggio delle scadenze e sull’utilizzo efficiente delle risorse degli investimenti PNRR. Dispone che l’azienda adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate, riservandosi di verificarne l’efficacia nei successivi controlli.
Nota della Redazione
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