Componenti perequative TARI imputate tra entrate correnti non in conto terzi (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 142 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le somme derivanti dalle componenti perequative TARI vanno imputate nel bilancio comunale tra le entrate di parte corrente del Titolo III, seguendo la classificazione dell’Allegato 13/1 al d.lgs. n. 118/2011, e accertate attraverso una posta separata dalla TARI. L’obbligo di riversamento verso CSEA, in quanto obbligazione propria del Comune, non costituisce una partita in conto terzi e deve essere regolato a carico della parte corrente del bilancio. Il criterio di quantificazione del quantum debeatur (valore accertato o incassato) attiene invece a una questione di diritto sostanziale, estranea alla contabilità pubblica, e non è scrutinabile in sede consultiva. A tutelare gli equilibri non è l’omogeneità del criterio di iscrizione dell’impegno di riversamento rispetto a quello di accertamento, ma il vincolo iscritto sul risultato di amministrazione, calcolato per competenza sul differenziale tra entrate perequative e impegni per i servizi correlati.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune toscano, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, ha formulato richiesta di parere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, articolando due quesiti sulle componenti perequative TARI da riversare a CSEA. Con il primo ha chiesto se l’importo da riversare debba calcolarsi sulle somme incassate o su quelle accertate, segnalando il rischio di uno squilibrio di bilancio per la differenza tra le due grandezze. Con il secondo ha domandato se l’imputazione delle relative entrate debba collocarsi tra le entrate di parte corrente del Titolo III o tra le partite di giro.
Quesiti di contenuto identico erano stati deferiti alla Sezione delle Autonomie ai fini di una pronuncia di orientamento generale, per il contrasto tra le Sezioni regionali Liguria, Lombardia e Campania.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha dapprima verificato le condizioni di ammissibilità, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Sotto il primo profilo la richiesta è ammissibile, provenendo dal Sindaco quale legale rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.lgs. n. 267/2000. Sotto il secondo ha richiamato la nozione di contabilità pubblica come attività contabile in senso stretto, limitata alla sola fase finanziaria degli interventi di settore, non estensibile a qualsivoglia attività amministrativa con effetti finanziari.
Su questa base la Sezione ha dichiarato inammissibile il primo quesito. Il criterio del quantum debeatur dell’obbligazione di riversamento attiene a una questione di diritto sostanziale che si colloca a monte della rappresentazione contabile: essa va risolta, in via normativa e applicativa, da ARERA e CSEA. La misura e la correttezza dell’obbligazione dei cittadini verso i Comuni e poi dei Comuni verso CSEA restano estranee al problema contabile della rappresentazione.
Il secondo quesito è stato invece ritenuto ammissibile, perché l’imputazione delle somme attiene esclusivamente alla corretta rappresentazione contabile delle transazioni. Nel merito, la Sezione si è conformata al principio enunciato dalla Sezione delle Autonomie n. 13/SEZAUT/2025/QMIG del 10 luglio 2025: le somme derivanti dalle componenti perequative TARI vanno imputate tra le entrate di parte corrente.
Il conto terzi, osserva la Sezione, solleva dalla copertura della spesa perché consente l’iscrizione di poste che automaticamente pareggiano, in entrata e in spesa, nella presunzione legale che gli oneri siano assolti da altro soggetto. Nel caso delle componenti perequative TARI tali requisiti non ricorrono: il Comune non è esecutore di spesa per conto di CSEA, ma adempie a un onere proprio, il cui costo viene successivamente rimborsato secondo un meccanismo solidaristico che presuppone una contabilità analitica e la rendicontazione separata di risorse e impieghi. Le poste in entrata e in spesa, inoltre, non sono necessariamente simmetriche per importi.
L’obbligazione di riversamento costituisce una passività potenziale di rimborso, che sorge nel rispetto della clausola generale di equilibrio. Da qui l’esigenza di accantonare l’entrata nella Riga B del risultato di amministrazione. La Sezione ha quindi confermato l’imputazione tra le entrate correnti e l’impossibilità della classificazione in conto terzi.
Nota della Redazione
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