Nessun obbligo di resa del conto per beni non soggetti a custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 139 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile in capo all’agente contabile l’obbligo di resa del conto giudiziale quando la gestione oggetto del giudizio non riguardi beni mobili o materie per i quali sussista il debito di custodia. Il conto del consegnatario di beni, modellato sul Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, presuppone infatti che l’agente sia titolare di un debito di custodia ai sensi degli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per il tramite dell’art. 93 TUEL. In difetto di tale presupposto sostanziale, il giudizio di conto è improcedibile e gli atti vanno restituiti all’ente locale interessato. La pronuncia in rito esclude la statuizione sulle spese.
Il Fatto
Il giudizio trae origine dal conto giudiziale reso da un agente contabile di un ente locale relativamente all’esercizio finanziario 2020, depositato in data 15.07.2021. Il conto, qualificato come conto del consegnatario, era stato redatto secondo il prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996.
La gestione rappresentata nel prospetto non riguardava, però, beni mobili o materie per le quali l’agente avesse un debito di custodia. La Procura regionale ha quindi concluso per la dichiarazione di improcedibilità del conto, e su tale conclusione la Sezione è stata chiamata a pronunciarsi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione formale del conto, che consiste in un prospetto ricalcante il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, ossia il modello contabile relativo alla gestione del consegnatario di beni degli enti locali. Il richiamo al modello, tuttavia, non è sufficiente a fondare l’obbligo di resa.
La Sezione verifica allora il presupposto sostanziale della resa del conto. La gestione sottoposta al giudizio non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia, di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali in forza dell’art. 93 TUEL. Manca, dunque, il titolo stesso dell’obbligo di rendicontazione.
Su questo punto la Corte richiama la pacifica giurisprudenza contabile, menzionando, tra le altre, una pronuncia della stessa Sezione (n. 217/2018), della Sez. Abruzzo (nn. 89 e 102/2015), della Sez. Toscana (nn. 60 e 61/2016), della Sez. Friuli-Venezia Giulia (n. 17/2014) e della Sez. Calabria (n. 323/2013). Tale orientamento esclude che, con riguardo ai beni suddetti, sia configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale.
Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del giudizio e la conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia in rito comporta che nulla sia disposto per le spese, con mandato alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.