Controllo sul bilancio 2022 dell’AUSL: criticità e raccomandazioni della Sezione (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 30 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale è sindacato di legalità e regolarità, volto a verificare la conformità delle gestioni alle regole contabili e finanziarie e a stimolare l’adozione di effettive misure correttive. Il conseguimento e il mantenimento dell’equilibrio di bilancio costituiscono il parametro fondamentale, insieme all’osservanza del vincolo di finalizzazione dell’indebitamento a spesa di investimento, alla sostenibilità dello stesso e all’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri. L’accertamento di squilibri o irregolarità fa sorgere in capo all’ente l’obbligo di adottare i provvedimenti correttivi; la loro mancata adozione preclude l’attuazione dei programmi di spesa non coperti, con effetti cogenti e inibitori. Ove le irregolarità non integrino fattispecie sanzionabili, la Sezione può comunque richiamare l’ente ad adottare le opportune misure di autocorrezione. I limiti di spesa in materia di personale assunto a tempo determinato hanno natura cogente e costituiscono principi generali di coordinamento della finanza pubblica.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha esaminato la documentazione inerente al bilancio di esercizio 2022 di un’azienda USL, sulla base della relazione del Collegio sindacale e delle linee-guida approvate dalla Sezione delle Autonomie. L’istruttoria ha riguardato gli equilibri di bilancio, la capacità di riscossione, la situazione di cassa, l’indebitamento, gli organismi partecipati e le principali voci di spesa.
Dal bilancio emerge un risultato di esercizio negativo, a fronte di un risultato positivo della gestione caratteristica e straordinaria e di un disavanzo della gestione emergenziale. Sono emersi profili di criticità relativi ai tempi di approvazione del bilancio preventivo, all’incremento dei crediti pregressi, alla mancata riconciliazione di taluni rapporti, ai ritardi nell’edilizia sanitaria, al superamento del tetto di spesa per il personale a tempo determinato e al mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa farmaceutica.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal quadro normativo che fonda il controllo: l’art. 1, c. 166 e 167, legge n. 266/2005, esteso agli enti del Servizio sanitario nazionale, e l’art. 1, c. 3, 4 e 7, D.L. n. 174/2012. Richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 39/2014, n. 157/2020, n. 62/2020, n. 169/2017) che ascrive il controllo alla categoria del sindacato di legalità e regolarità e ne sottolinea il carattere cogente, con l’obbligo per l’ente di adottare i provvedimenti correttivi.
La Sezione individua quattro parametri: equilibrio di bilancio, vincolo di finalizzazione dell’indebitamento a spesa di investimento, sostenibilità dello stesso e assenza di irregolarità. Su tale base rileva sei profili di criticità.
Anzitutto, l’approvazione del bilancio economico di previsione oltre il termine di cui all’art. 32, c. 5, D.Lgs. n. 118/2011; pur prendendo atto dell’eccezionale contingenza, la Sezione raccomanda alla Regione di trasmettere tempestivamente le indicazioni tecniche. In secondo luogo, l’incremento delle posizioni creditorie pregresse, con la raccomandazione di accelerare la rendicontazione degli interventi e lo smaltimento delle posizioni verso aziende extraregionali e privati, osservando che la svalutazione non è risolutiva in chiave prospettica.
Rileva poi la mancata riconciliazione di due rapporti creditori e l’eccessivo cumulo di ritardi nell’attuazione di interventi di edilizia sanitaria, con risoluzioni contrattuali e nuovi termini di fine lavori: la Sezione richiama alla ragionevole durata della fase esecutiva, per evitare che l’intervento si tramuti in un cantiere permanente.
Infine, accerta il superamento del limite del 50 per cento delle assunzioni a tempo determinato rispetto al 2009, sancito dall’art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010, ribadendo la natura cogente del limite, e il mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa farmaceutica, invitando l’azienda a monitorarne costantemente il trend. La Sezione dispone che l’azienda si conformi alle indicazioni e che la Regione ne assicuri l’osservanza.
Nota della Redazione
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