Seguito dei controlli sulla gestione statale e misure correttive delle amministrazioni (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 3 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, nell’esercizio del controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, verifica la legittimità e regolarità delle gestioni e la rispondenza dei risultati agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dell’azione amministrativa. All’esito delle indagini, formula osservazioni e raccomandazioni alle amministrazioni controllate, che sono tenute a comunicare, entro sei mesi, le misure consequenzialmente adottate. In caso di mancata ottemperanza, l’amministrazione deve adottare un provvedimento motivato da trasmettere alle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla stessa Corte. La relazione sugli esiti del controllo costituisce strumento di chiusura del ciclo e di verifica dell’effettiva capacità delle raccomandazioni di produrre effetti migliorativi e autocorrettivi.

Il Fatto

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha approvato la relazione concernente gli esiti dell’attività di controllo svolta nell’anno 2024 e le misure consequenziali adottate dalle amministrazioni. Il documento fa seguito alle indagini concluse nel corso del 2024, che hanno riguardato numerosi settori dell’azione amministrativa, dal sostegno alle imprese alla sanità, dalla mobilità ciclistica alla fatturazione elettronica. Le amministrazioni controllate hanno l’obbligo di comunicare, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della l. n. 20/1994, le misure conseguenziali adottate per superare le criticità rilevate dalla Corte dei conti.

La relazione ricostruisce il quadro delle risposte pervenute e le valutazioni della Sezione in ordine al superamento delle problematiche accertate, dando conto delle posizioni divergenti dei soggetti controllati e degli effetti conformativi prodotti. In sede di adunanza pubblica sono intervenuti la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ragioniere generale dello Stato, che hanno illustrato iniziative di coordinamento e chiarito i casi di mancato riscontro.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricorda che il controllo sulla gestione, previsto dall’art. 3, comma 4, della l. n. 20/1994, è preordinato a stimolare processi di autocorrezione nelle amministrazioni, nell’ottica dei canoni di efficacia, efficienza ed economicità. Tale funzione si inserisce nel quadro delineato dall’art. 97 Cost. e trova fondamento nell’art. 100, comma 2, Cost., che assegna alla Corte dei conti il compito di riferire direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La natura collaborativa del rapporto con le amministrazioni controllate è confermata dall’art. 3, comma 64, della l. n. 244/2007, che impone all’amministrazione che intenda discostarsi dai rilievi di adottare un provvedimento motivato entro trenta giorni dalla ricezione.

L’esame complessivo degli esiti evidenzia, in primo luogo, la mancata comunicazione delle misure consequenziali da parte di alcune amministrazioni: per la deliberazione relativa al “Garanzia Italia”, l’amministrazione interessata è rimasta silente anche dopo il sollecito della Sezione, impedendo la formulazione delle valutazioni conclusive. In altri casi, come per l’indagine sul sostegno agli operatori del settore turistico, le risposte sono pervenute solo dopo uno o più solleciti, a notevole distanza dalla scadenza del termine di sei mesi previsto dall’art. 3, comma 6, della l. n. 20/1994.

Sul piano sostanziale, la maggior parte delle amministrazioni ha condiviso le criticità rilevate e ha risposto puntualmente alle raccomandazioni. Solo in un caso sono emerse risposte incomplete, in quanto non riferite a tutte le raccomandazioni prospettate. In numerose ipotesi le misure adottate costituiscono soltanto l’avvio delle procedure necessarie, richiedendo tempi più estesi per dispiegare i propri effetti. La Sezione sottolinea inoltre il mancato riscontro, da parte degli Organismi indipendenti di valutazione, all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 150/2009, che ha impedito di verificare l’effettività dei controlli interni.

Con specifico riferimento alla deliberazione sulle segnalazioni degli Oiv e sugli istituti di premialità, la Sezione ha accertato un sistema di valutazione della performance non sempre efficace, caratterizzato da indicatori e target poco sfidanti, mancato rispetto delle tempistiche e inadeguata integrazione della dimensione di genere nella programmazione. L’analisi della fatturazione elettronica ha invece evidenziato una parziale e frammentata attuazione del quadro normativo, con la necessità di proseguire nell’implementazione dell’integrazione della fattura nei sistemi di contabilità pubblica e nella progressiva riduzione dei costi di gestione del sistema.

La Sezione valuta come positiva la predisposizione di studi di impatto e delle misure organizzative comunicate, ma ribadisce la necessità di un’azione sinergica e continuativa per eliminare i fattori di scarsa efficacia gestionale e raggiungere i risultati prefissati, segnalando che la relazione sugli esiti costituisce base conoscitiva essenziale per la nuova programmazione del controllo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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