Controlli interni enti locali adeguati se integrati e risk oriented (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 137 del 17.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema dei controlli interni previsto dall’art. 147 del TUEL costituisce un presidio unitario e non una somma di adempimenti separati. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, in fase successiva, non può esaurirsi in un campionamento casuale di modesta entità, ma deve fondarsi su una ragionata valutazione del rischio di irregolarità, privilegiando le aree più esposte. Il controllo di gestione è adeguato solo se accompagna in modo contestuale l’azione amministrativa, mediante indicatori di efficacia, efficienza, economicità, attività e output. Il controllo sulla qualità dei servizi richiede rilevazioni di gradimento metodiche e cadenzate, non episodiche, estese agli organismi partecipati. Il controllo sugli organismi partecipati e quello sugli equilibri finanziari devono integrarsi con gli altri moduli. Nei controlli sulle risorse del PNRR l’adeguamento organizzativo è necessario per tutti gli enti attuatori, a prescindere dalla dimensione.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per le Marche ha esaminato i referti sul funzionamento del sistema dei controlli interni trasmessi da un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, relativi agli esercizi 2020 e 2021. I referti, redatti in forma di questionario secondo le linee guida della Sezione delle Autonomie, sono pervenuti nel 2022 e nel 2023.
Dall’analisi dei questionari sono emerse criticità in alcune tipologie di controllo. La Sezione ha quindi avviato un’istruttoria, chiedendo chiarimenti all’Ente, che ha risposto con una successiva nota. La questione sottoposta al giudice contabile attiene all’adeguatezza del sistema integrato dei controlli interni e alla necessità di correttivi organizzativi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla funzione del sistema dei controlli interni, quale presidio del buon andamento e della sana gestione finanziaria degli enti locali. L’art. 148 del TUEL impone ai Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti un referto annuale sull’adeguatezza ed efficacia dei controlli. Il comma 4 prevede che le Sezioni giurisdizionali regionali possano irrogare sanzioni pecuniarie agli amministratori in caso di assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo.
Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, l’Ente ha adottato una procedura di campionamento casuale nella misura del cinque per cento delle determinazioni dirigenziali. La Sezione ritiene la percentuale limitata e raccomanda il passaggio a tecniche statistiche più sofisticate, proiettate nella logica del rischio e in una prospettiva ciclica che consideri le verifiche degli esercizi precedenti. Suggerisce inoltre la programmazione di ispezioni su uffici e servizi più sensibili.
Sul controllo di gestione, l’Ente dispone di un sistema di contabilità economica per centri di costo, ma non risulta l’utilizzo di indicatori di analisi finanziaria, di attività e di output. Manca un sistema di ponderazione degli obiettivi annuali e pluriennali. La Corte osserva che un’elaborazione annuale difficilmente può sostituire un monitoraggio costante, necessario per individuare tempestivamente azioni correttive.
Il controllo strategico non si avvale di indicatori di contesto, di output, di innovazione e sviluppo; non è possibile verificare lo stato di attuazione dei programmi rispetto agli standard di qualità prefissati. Il controllo sugli organismi partecipati non ha elaborato gli indicatori di deficitarietà strutturale, di qualità dei servizi e di soddisfazione degli utenti, e manca un sistema informativo integrato con i dati dell’Ente. Il controllo sulla qualità dei servizi è svolto con modalità non formalizzate, senza report, senza benchmarking e senza coinvolgimento degli stakeholders.
Quanto ai controlli sul lavoro agile, non sono stati utilizzati specifici indicatori né il sistema informativo ha consentito un idoneo tracciamento, con margini di miglioramento per la misurazione della performance. Infine, sui controlli relativi al PNRR, l’Ente non ha adottato procedure specifiche per prevenire rischi di frode, corruzione e conflitti di interesse. La Corte raccomanda la costruzione di una governance locale, l’adozione di misure di controllo di regolarità sugli atti di gestione e l’adeguamento del sistema informativo. La Sezione richiede all’Ente di comunicare le iniziative intraprese per superare le criticità riscontrate.
Nota della Redazione
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