Controllo concomitante e assenza di irregolarità gestionali sul Piano Nazionale Sicurezza Stradale (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 30 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo concomitante di cui all’art. 22 del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, il Collegio valuta la sussistenza di irregolarità gestionali suscettibili di dare luogo a specifiche raccomandazioni. L’assenza, allo stato degli atti, di tali irregolarità preclude l’adozione di raccomandazioni e l’attivazione del procedimento di cui all’art. 22, comma 1, secondo periodo. La verifica resta tuttavia in itinere: il Collegio può riprendere l’esame degli step procedurali e del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali. La mancata convocazione dell’organo di coordinamento, pur rilevata, costituisce un adempimento la cui necessità permane, senza integrare di per sé una irregolarità gestionale sanzionabile.
Il Fatto
Il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha esaminato l’intervento denominato “Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030”, il cui soggetto titolare è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Piano, adottato ai sensi dell’art. 32 della legge n. 144/1999 e approvato dal CIPESS con delibera n. 13 del 14 aprile 2022, si articola in indirizzi generali, linee guida di attuazione e programmi di attuazione.
L’attività istruttoria del 2024 era già sfociata nella deliberazione n. 61/2024/CCC, con la quale il Collegio aveva accertato lo stato dell’intervento, riservando ulteriori approfondimenti. Nel 2025 il Magistrato istruttore ha deferito al Collegio una nuova relazione, con quattro quesiti istruttori volti a verificare la convocazione del Comitato di coordinamento, la realizzazione dell’Osservatorio Nazionale per la Sicurezza Stradale, l’esistenza di indicatori sulla sicurezza infrastrutturale e le valutazioni intermedie del Piano.
La Motivazione della Corte
Sul primo quesito, relativo alla convocazione del Comitato per l’indirizzo e il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, il Ministero ha riferito che il Comitato era stato ricostituito con D.M. n. 267/2023 e che la Direzione generale competente aveva reiterato le richieste di convocazione, da ultimo con nota del 27 maggio 2025 trasmessa al Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione. Il Collegio ha preso atto che la convocazione non è ancora avvenuta, nonostante la mancata approvazione del primo programma biennale incida sull’utilizzo dei fondi relativi agli esercizi 2022 e 2023.
Sul secondo quesito, concernente l’Osservatorio Nazionale per la Sicurezza Stradale, il Collegio ha verificato il percorso amministrativo: aggiudicazione della procedura aperta, approvazione ed esecutività del contratto, avvio delle prestazioni e trasmissione, da parte del RTI, del documento di specifiche tecniche del portale. L’approvazione formale del documento da parte del Direttore generale è intervenuta con nota del 27 maggio 2025. Il Collegio ha quindi ritenuto sussistenti le condizioni per lo sviluppo della piattaforma.
Sul terzo quesito, relativo agli indicatori di sicurezza infrastrutturale, il Collegio ha rilevato che per il Key Performance Indicator 7 non è stata ancora definita una strategia concreta di raccolta dei dati, in ragione della recente definizione europea del parametro di valutazione. Ha inoltre dato atto delle interlocuzioni avviate con ANSFISA sulla rete TERN italiana.
Sul quarto quesito, infine, il Collegio ha esaminato i dati contenuti nel Report Istat sugli incidenti stradali del 2023: il numero degli incidenti risulta inferiore a quello del 2019, ma la diminuzione non appare significativa e il trend non assicura il dimezzamento previsto dal Piano entro il 2030. La verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi al 2024 è stata rinviata alla pubblicazione dei dati dell’anno successivo.
Alla luce di quanto precede, il Collegio ha concluso nel senso della insussistenza, allo stato degli atti, di irregolarità gestionali tali da dare luogo a specifiche raccomandazioni o da integrare i presupposti per l’attivazione del procedimento di cui all’art. 22, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 76/2020, escludendo anche la segnalazione delle più gravi responsabilità dirigenziali di cui all’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001. Il Collegio ha ribadito la necessità di procedere alla convocazione del Comitato e ha confermato la possibilità di ulteriori approfondimenti istruttori in itinere, anche in vista delle valutazioni sul KPI 7 e del conseguimento degli obiettivi intermedi e finali.
Nota della Redazione
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