Irregolarità del conto economale per prassi interne non formalizzate (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 174 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto non è improcedibile per la sola mancanza della sottoscrizione del registro da parte dell’agente contabile, quando la prassi dell’amministrazione non la richieda e l’agente abbia sottoscritto la nota di trasmissione attestante la riferibilità soggettiva dell’elaborato. La mancata adozione di uno specifico provvedimento di parifica, rimessa a un organo diverso dall’agente, non determina di per sé l’improcedibilità, ben potendo la relativa attestazione desumersi da una prassi amministrativa riferita a conti omogenei per esercizio e procedura. Il conto è però irregolare ai sensi dell’art. 149, c. 2, c.g.c. quando la gestione del fondo economale si fondi su prassi interne non formalizzate e su un sistema informativo non concepito per la rendicontazione giudiziale. In tal caso la responsabilità dell’agente contabile va valutata alla luce del contesto organizzativo predisposto dall’amministrazione, cui compete adottare misure regolamentari e informative idonee a garantire chiarezza, tracciabilità e legittimità della spesa.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione del fondo economale di un dipartimento universitario per l’esercizio 2018, resa dall’agente contabile mediante la stampa del registro estratto dal sistema informatico di ateneo. Il conto non reca la sottoscrizione dell’agente, ma quella del responsabile del procedimento per il deposito dei conti; è inoltre priva di uno specifico provvedimento formale di parifica.
La Procura contabile contesta l’assenza dei presupposti di procedibilità e, in subordine, l’impossibilità di approvare il conto e di discaricare l’agente. La difesa eccepisce in via pregiudiziale l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, sostenendo che il deposito sarebbe avvenuto in una data antecedente a quella risultante dai sistemi informativi.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge l’eccezione di estinzione. Secondo l’art. 150, c. 1, c.g.c., il termine decorre dal deposito del conto presso la segreteria. Dalla consultazione dei sistemi GIUDICO e SIRECO emerge che la resa è stata effettuata in data 19 novembre 2019, mentre la diversa data indicata dalla difesa coincide con la sola sottoscrizione digitale dell’estratto del registro, non con il perfezionamento giuridico del deposito. Il termine è stato interrotto con il deposito della relazione di deferimento.
Quanto alla mancata sottoscrizione, il Collegio osserva che il conto è stato redatto e chiuso tramite il sistema gestionale dell’ateneo secondo le modalità operative indicate dall’amministrazione, la cui prassi non prevedeva la sottoscrizione del registro da parte degli economi. L’agente ha comunque sottoscritto la nota di trasmissione, attestando la riferibilità soggettiva dell’elaborato: la carenza non integra quindi una causa ostativa alla procedibilità.
Sul secondo profilo, la mancanza di un provvedimento formale di parifica non determina di per sé l’improcedibilità, poiché si tratta di adempimento rimesso a un organo diverso dall’agente. L’attestazione contenuta in un decreto dirigenziale riferito a un conto omogeneo per esercizio, procedura e soggetto responsabile, unitamente al verbale del collegio dei revisori, è ritenuta rappresentativa di una prassi estensibile al conto in esame.
Nel merito, il conto presenta profili di irregolarità che non ne consentono l’approvazione. Il fondo ha registrato uscite superiori alla dotazione iniziale mediante reintegri disposti in assenza di deliberazione formale dell’organo competente. Gran parte delle spese è stata sostenuta per rimborsi a dipendenti, privi di autorizzazione preventiva, e numerose tipologie rendicontate difettano dei requisiti di urgenza, imprevedibilità e residualità propri della gestione economale. Le causali risultano generiche e il beneficiario spesso indicato con anagrafica generica, con conseguente difetto di tracciabilità.
Tali criticità sono ricondotte dall’amministrazione alla mancanza, per l’esercizio considerato, di un regolamento specifico sul fondo economale e all’uso di un gestionale non concepito per la rendicontazione giudiziale. La responsabilità dell’agente va pertanto valutata nel contesto complessivo in cui la gestione si è sviluppata, ma resta fermo che spetta all’amministrazione predisporre modelli gestionali coerenti con la rendicontazione e meccanismi di autorizzazione preventiva. Il Collegio dichiara l’irregolarità del conto e respinge l’istanza di oscuramento dei dati.
Nota della Redazione
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