Notifica nulla dell’atto di citazione e mancata rinnovazione: processo contabile estinto (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’atto di citazione del giudizio di responsabilità contabile è affetto da nullità della notificazione, il Collegio assegna un termine perentorio per la rinnovazione e fissa nuova udienza per la discussione, ai sensi dell’art. 93, comma 1, cod. giust. cont. Ove l’ordine di rinnovazione non sia eseguito, il Collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue, come previsto dall’art. 93, comma 3, cod. giust. cont. L’impossibilità oggettiva di eseguire le notifiche, pur in presenza di intensa attività di indagine, non consente al giudice di prorogare il termine perentorio né di differire la declaratoria di estinzione. La dichiarazione di estinzione non comporta alcuna pronuncia sulle spese di giudizio.

Il Fatto

Una società di diritto spagnolo, una società italiana controllata e il legale rappresentante di quest’ultima sono stati citati in giudizio dalla Procura regionale per asserito concorso doloso nella percezione fraudolenta di due contributi europei. Il primo, di importo superiore al milione di euro, erogato da un’agenzia esecutiva europea in favore della società spagnola; il secondo, di importo minore, erogato dalla Regione nell’ambito dei fondi di programmazione “POR FESR 2014/2020” alla società italiana. Secondo l’accusa, l’opera finanziata — un dispositivo termodinamico — non sarebbe mai stata realizzata, a fronte della produzione di fatture false, attestazioni di avanzamento non veritiere e di un contratto di licenza simulato. Le posizioni di altri soggetti coinvolti erano già state definite con rito abbreviato e con il pagamento di una somma.

All’esito di un’udienza, il Collegio ha rilevato d’ufficio la nullità della notificazione dell’atto di citazione nei confronti dei tre convenuti, disponendo la rinnovazione entro il termine perentorio di trenta giorni e rinviando la discussione. La Procura ha poi depositato una memoria in cui dà conto dell’oggettiva impossibilità di rinnovare le notifiche entro il termine, nonostante la notevole attività di indagine svolta per rintracciare i destinatari. All’udienza pubblica il pubblico ministero ha ribadito quanto esposto in memoria e la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene alle conseguenze processuali della mancata esecuzione dell’ordine di rinnovazione della notifica dell’atto di citazione affetto da nullità. Il Collegio richiama l’art. 93, comma 1, cod. giust. cont., che impone l’assegnazione di un termine perentorio e la fissazione di nuova udienza, e il successivo comma 3, che ricollega all’inadempimento la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo.

Il percorso argomentativo muove dalla rilevazione della nullità già operata nel corso del giudizio. Il Collegio aveva assegnato alla Procura un termine perentorio di trenta giorni dalla data del provvedimento, con contestuale fissazione della nuova udienza di discussione. L’adempimento richiesto era dunque lineare e la scansione procedimentale già definita.

La Procura ha riferito di aver svolto una notevole attività di indagine diretta a individuare i luoghi ove effettuare le notifiche, senza riuscire a completare gli adempimenti nel termine. Il Collegio prende atto di tale impossibilità, ma non vi riconnette alcun effetto dilatorio. Il termine fissato è perentorio e la sua inosservanza produce automaticamente l’esito estintivo previsto dal comma 3.

Ne consegue la dichiarazione di estinzione del processo e l’ordine di cancellazione della causa dal ruolo. Il Collegio esclude espressamente qualsiasi pronuncia sulle spese, non essendovi margini, nella struttura della fattispecie, per una regolazione delle spese di giudizio. La Procura si era riservata di valutare ulteriori inviti a dedurre, ma tale evenienza attiene a iniziative future, estranee al giudizio in corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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