Controllo Corte dei conti sulla gestione del Fondo speciale per la ricerca (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 71 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, in sede di controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 4, l. n. 20/1994, verifica la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi di legge e valuta comparativamente costi, modi e tempi dell’azione amministrativa. Il controllo sulla gestione del Fondo integrativo speciale per la ricerca, disciplinato dall’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 204/1998, si estende alla predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri di selezione, alla programmazione degli interventi e al monitoraggio dell’impiego delle risorse. La regolarità contabile e il totale assorbimento delle somme stanziate non sono di per sé indicativi di buona gestione, ove manchino adeguata programmazione degli obiettivi strategici e idonea valutazione dei progetti finanziati. L’eccessivo dilatarsi dei tempi di attuazione, con progetti non conclusi a distanza di anni, integra un profilo autonomo di criticità gestionale, idoneo a compromettere l’attualità dei risultati della ricerca.

Il Fatto

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha svolto un’indagine sul Fondo integrativo speciale per la ricerca (Fisr), muovendo dalla precedente deliberazione n. 17/2018/G, che aveva già stigmatizzato criticità gestionali per il periodo 2014-2017. La nuova verifica riguarda i bandi delle annualità 2019, 2020 e 2021.

L’amministrazione ha riferito in contraddittorio, trasmettendo documentazione contabile e relazioni sullo stato di avanzamento. La questione sottoposta al Collegio concerne le modalità operative di assegnazione delle risorse, il controllo e il monitoraggio del corretto impiego e l’aderenza degli interventi agli obiettivi strategici del Programma nazionale per la ricerca.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto ricostruito il quadro normativo di riferimento. Il Fisr finanzia interventi di particolare rilevanza strategica indicati nel Pnr; il Cipe, poi Cipess, approva il programma e delibera sull’utilizzo del Fondo ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 204/1998. Dal 2017 il Fondo è iscritto nel bilancio dell’allora Miur, con trasferimento delle attribuzioni gestionali.

Rispetto alle criticità già rilevate nel 2018 — assenza di criteri pubblicizzati, carente programmazione, formazione di residui, erogazioni per progetti non avviati — la Corte ha constatato un’inversione di tendenza. Per i bandi 2019-2021 l’amministrazione ha predeterminato oggetto, criteri di selezione e sistemi di monitoraggio, assicurando il totale assorbimento delle risorse ed escludendo giacenze inutilizzate.

Il rilievo centrale investe però i tempi di attuazione. Progetti concepiti in linea con il Pnr 2015-2020, ormai superato dalla pianificazione 2021-2027, non risultano conclusi; analogamente accade per progetti del bando 2020, nati in risposta all’emergenza pandemica. Il lungo lasso di tempo trascorso rischia di rendere obsolete le risultanze sperimentali. La Corte ha inoltre segnalato che la creazione di un’unica Agenzia nazionale per la ricerca non è stata completata, con conseguente difetto di coordinamento e continuità nella gestione dei fondi.

Sul piano delle procedure, la Sezione ha esaminato la nomina e l’integrazione dei Panel di valutazione ex ante, in itinere ed ex post, i compensi riconosciuti agli esperti e l’istituzione della banca dati dei risultati. Ha infine ritenuto di non poter formulare un giudizio pienamente positivo, nonostante il risanamento gestionale, accogliendo con favore le proposte di modifica organizzativa contenute nel disegno di legge di bilancio 2026. La relazione è stata trasmessa alle Presidenze delle Camere e alle amministrazioni interessate, che dovranno comunicare le misure consequenziali entro sei mesi ai sensi dell’art. 3, comma 6, l. n. 20/1994.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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