Società in house per la gestione dei parcheggi pubblici: motivazione adeguata (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 111 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La costituzione di una società in house da parte di un Comune per la gestione dei parcheggi pubblici è compatibile con il vincolo di scopo e il vincolo di attività previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP). L’oggetto sociale relativo alla “ideazione, realizzazione, gestione e manutenzione di parcheggi e aree di sosta, anche a pagamento” rientra nella produzione di un servizio di interesse generale di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 4 TUSP. L’onere motivazionale previsto dall’art. 5, commi 1 e 2, TUSP è sostanzialmente assolto quando l’atto deliberativo e lo Studio di fattibilità, quale parte integrante, dimostrano la necessità della società per le finalità istituzionali, la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell’operazione, anche confrontando la gestione in house con altre modalità di gestione del servizio.
Il Fatto
Il Comune di Alberobello, con deliberazione consiliare n. 12 del 7 aprile 2026, ha approvato l’atto costitutivo e lo statuto della società in house “Alberobello Sviluppo S.r.l.” a socio unico, finalizzata alla gestione dei parcheggi pubblici comunali. La decisione è stata preceduta da una gestione sperimentale diretta del servizio e da uno Studio di fattibilità, redatto da una società esterna e allegato alla deliberazione, contenente il piano industriale per il quinquennio 2026-2030.
Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, il Comune ha trasmesso l’atto deliberativo alla Corte dei conti per il parere di conformità alle disposizioni del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
La Motivazione della Corte
La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l’emanazione del parere. La competenza è stata radicata in quanto l’atto proviene da un ente locale e concerne la costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, deliberata nelle forme prescritte dall’art. 7, comma 1, lett. c), TUSP, e rispettosa del vincolo tipologico di cui all’art. 3 TUSP.
Nel merito, il Collegio ha circoscritto il proprio scrutinio esclusivamente all’operazione di costituzione della società con riferimento alla gestione dei parcheggi pubblici, escludendo le ulteriori attività contemplate nello statuto, per le quali non è stata svolta un’istruttoria specifica. La verifica si è incentrata sulla rispondenza dell’oggetto sociale al duplice vincolo finalistico di cui all’art. 4 TUSP: la stretta necessità per le finalità istituzionali e l’operatività in uno dei settori tassativamente elencati.
Quanto al primo profilo, la Sezione ha ritenuto la scelta adeguatamente motivata, essendo la gestione dei parcheggi a pagamento un servizio pubblico di rilevanza economica rientrante nelle competenze comunali ai sensi dell’art. 7 del Codice della strada e già internalizzato in via sperimentale dall’Ente. L’attività di “ideazione, realizzazione, gestione e manutenzione di parcheggi e aree di sosta” è stata ricondotta alla produzione di un servizio di interesse generale di cui all’art. 4, comma 2, lett. a), TUSP.
Sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, la Corte ha valorizzato lo Studio di fattibilità allegato, che contiene un’analisi comparata con la gestione esternalizzata, un conto economico previsionale e un’analisi del cash flow per il quinquennio 2026-2030, prospettando un flusso di cassa positivo e un margine di sicurezza adeguato. Il Collegio ha tuttavia rilevato che dalla documentazione non emerge una specifica motivazione sul profilo soggettivo della sostenibilità finanziaria, ma ha ritenuto l’onere compensato dal parere di regolarità contabile e dal parere favorevole dell’Organo di revisione.
Infine, la Sezione ha riscontrato l’assenza di un passaggio motivazionale espresso sulla compatibilità dell’intervento finanziario con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, pur non evidenziandosi profili di incompatibilità. Nonostante tale lacuna formale, il Collegio ha reso parere sostanzialmente positivo, ritenendo assolto l’onere motivazionale complessivo e riservandosi ogni altra valutazione nell’esercizio delle funzioni di controllo successivo.
Nota della Redazione
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