Controllo Corte dei conti su interventi PNC crateri sismici (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 78 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, in sede di controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge n. 20/1994, verifica la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi di legge e valuta comparativamente costi, modi e tempi dell’azione amministrativa. Nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, il controllo sulla gestione si estende all’acquisizione e all’impiego delle risorse dei fondi PNC, con valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia. Il superamento delle milestone intermedie disposto dal legislatore non esonera l’amministrazione dall’obbligo di rendicontare gli avanzamenti e di adottare le misure consequenziali. Le amministrazioni destinatarie del rapporto comunicano alla Corte e al Parlamento, entro quattro mesi, le misure adottate; in caso di mancata ottemperanza, adottano provvedimento motivato.
Il Fatto
La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha approvato, con deliberazione n. 60/2024/G, il quadro programmatico dei controlli per il triennio 2024-2026, inserendovi la misura sugli interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016. L’intervento PNC-B.1, con stanziamento di 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, è finanziato con risorse nazionali in aggiunta a quelle della ricostruzione post-sisma. Il programma si articola in due macro-misure: la macro-misura A, “Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi”, con 1 miliardo e 80 milioni, e la macro-misura B, “Rilancio economico e sociale”, con 700 milioni. La Sezione ha istruito la questione acquisendo documentazione dai soggetti attuatori e ha approvato il rapporto con la deliberazione in esame.
La Motivazione della Corte
Il controllo trova fondamento nell’art. 100, comma 2, Cost. e nell’art. 3, comma 4, legge n. 20/1994, che attribuisce alla Corte la verifica della corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi di legge. L’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021 estende espressamente il controllo sulla gestione alle risorse del PNRR, con valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia. Il rapporto esamina lo stato di attuazione degli interventi, ricostruendo il quadro normativo del Piano nazionale per gli investimenti complementari e la sua complementarità rispetto al PNRR.
La Corte rileva che il cronoprogramma procedurale, definito nel decreto del MEF del 15 luglio 2021, prevedeva obiettivi intermedi con scadenze specifiche. Il legislatore è intervenuto con l’art. 17, d.l. n. 215/2023, autorizzando i soggetti attuatori a dare continuità agli interventi in deroga ai termini con scadenza al 31 dicembre 2023, con superamento delle milestone intermedie. Tale intervento normativo non elimina l’esigenza di monitoraggio, che la Sezione ha svolto acquisendo i dati di avanzamento finanziario e procedurale al 30 giugno 2024.
L’istruttoria ha riguardato le convenzioni con i soggetti gestori e lo stato di attuazione delle singole linee di intervento. Per la sub-misura A1, a fronte di 167,28 milioni stanziati, risultano erogati 1,1 milioni. Per la A2.1, su oltre 117 milioni, sono stati erogati 60 milioni. Per la A3.1, su oltre 214 milioni, 116,3 milioni. Per la B1.3a, su 98,29 milioni, 46,9 milioni. La Corte ha esaminato le revoche e riallocazioni disposte con le ordinanze commissariali n. 83, n. 86 e n. 91 del 2023-2024, verificando la ricollocazione delle risorse su altre linee.
La Sezione ha esaminato la struttura dei bandi per l’assegnazione delle risorse della macro-misura B, rilevando la complessità istruttoria derivante dalla pluralità di regimi di aiuto applicabili e dalla suddivisione territoriale per crateri. Il rapporto rileva che, a fronte di 2.343 istanze trasmesse, sono pervenuti esigui ricorsi al TAR, circostanza che i soggetti attuatori hanno letto come indice di correttezza delle procedure.
All’esito dell’istruttoria, la Corte ha approvato il rapporto con le indicazioni formulate in camera di consiglio. La deliberazione e il rapporto sono stati trasmessi alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio, ai Ministri competenti e alle amministrazioni interessate. Queste ultime comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro quattro mesi dalla ricezione, le misure consequenziali adottate ai sensi dell’art. 3, comma 6, legge n. 20/1994. Ove ritengano di non ottemperare ai rilievi, adotteranno entro trenta giorni l’eventuale provvedimento motivato previsto dall’art. 3, comma 64, legge n. 244/2007.
Nota della Redazione
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