Causa di servizio: no a infermità artrosica senza prova del nesso eziologico (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 385 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico contabile la giurisdizione della Corte dei conti investe il rapporto pensionistico e si estende all’an e al quantum della pensione, con cognizione piena del provvedimento impugnato sotto il profilo della legittimità e del merito; l’atto gravato costituisce mero presupposto processuale e la domanda di solo accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento privilegiato, appartiene alla giurisdizione contabile. La sussistenza della causa di servizio, ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. 1092/1973, integra la condizione per accedere ai benefici del trattamento privilegiato e postula un rapporto di causalità o di concausa efficiente e determinante tra fatti di servizio e infermità. Ai sensi dell’art. 2697 c.c., grava sul ricorrente provare l’infermità, i fatti di servizio e il nesso eziologico; la relazione medico-legale di parte che si limiti a considerazioni generiche e astratte sui rischi del servizio, senza riferimento specifico all’attività effettivamente svolta, non assolve l’onere probatorio né inficia il parere del CVCS congruamente motivato.

Il Fatto

La ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato dal 1989, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “artrosi cervico dorso lombosacrale con discopatie multiple a modica incidenza funzionale”, ai fini previdenziali e pensionistici. Il Ministero dell’interno aveva respinto l’istanza con decreto n. 1325/2024 dell’08 luglio 2024, recependo il parere del CVCS n. 91964/2023 del 06 novembre 2023 di non dipendenza dell’infermità da fatti di servizio.

La ricorrente impugnava entrambi gli atti davanti alla Corte dei conti, deducendone l’erroneità sulla scorta di una relazione medico-legale di parte e chiedendo un supplemento istruttorio e una consulenza tecnica d’ufficio. L’Amministrazione, costituendosi, eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione e contestava nel merito il ricorso. La causa era posta in decisione all’udienza del 17 dicembre 2025.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Giudice ha dichiarato inammissibile la memoria depositata dalla ricorrente dopo la discussione e prima della pronuncia. Il combinato disposto degli artt. 154, 156 e 164 c.g.c. e degli artt. 8, co. 5, e 11 dell’All. 2 impone alle parti di produrre i documenti all’atto della costituzione; l’art. 8, co. 5, esclude le note d’udienza dopo la discussione. La produzione tardiva viola il contraddittorio e la parità delle parti.

Sulla giurisdizione, la Corte ha respinto l’eccezione del Ministero. Il ricorso pensionistico non tende ad annullare i provvedimenti, ma ad accertare il diritto alla pensione e la sua esatta determinazione: gli atti gravati sono meri presupposti processuali. È devoluta alla Corte dei conti anche la sola domanda di accertamento della causa di servizio quale presupposto del trattamento privilegiato, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 5467/2009, confermata dalle ord. n. 4325/2014 e sent. n. 1306/2017.

Nel merito, il ricorso è infondato. La causa di servizio richiede un rapporto di causalità o di concausa efficiente e determinante tra fatti di servizio e infermità; anche le infermità endogeno-costituzionali possono essere riconosciute, purché il fatto di servizio assuma valore di condizione necessaria. L’onere della prova grava sul ricorrente, che deve allegare i profili del servizio espletato idonei a dispiegare attitudine causale o concausale (art. 2697 c.c.).

La Corte ha escluso la necessità di una consulenza tecnica, ritenendo il materiale in atti sufficiente. I rapporti di servizio documentano che l’attività della ricorrente si è svolta in modo prevalente in attività d’ufficio, risultando del tutto residuali le attività esterne: manca dunque alcun elemento concreto di sovraccarico della colonna vertebrale. Il parere del CVCS, basato su attendibili elementi di fatto e su adeguato supporto medico-scientifico, è risultato congruamente motivato; la relazione di parte, generica e smentita dal foglio matricolare quanto al criterio cronologico, non ha assolto l’onere probatorio.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore del Ministero e nessuna statuizione sulle spese di giustizia, in ragione del principio di gratuità delle cause previdenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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