Il controllo della Corte dei conti sui progetti PNRR del sistema regionale (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione delle risorse del PNRR resta intestato alle Sezioni regionali della Corte dei conti ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 20/1994 e dell’art. 7, comma 7, del decreto-legge 77/2021. La modifica dell’art. 22 del decreto-legge 76/2020, introdotta dall’art. 1, comma 12-quinquies, del decreto-legge 44/2023, ha escluso gli interventi PNRR e PNC dal solo controllo concomitante di cui all’art. 11 della legge 15/2009, senza sopprimere il controllo referto. Residua dunque in capo alla Sezione regionale il potere-dovere di riferire agli organi esponenziali della comunità sull’andamento dei progetti finanziati. Il referto va reso secondo un’interpretazione collaborativa e costruttiva del controllo, rispettosa dell’autonomia organizzativa e discrezionale degli enti.
Il Fatto
La Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia ha approvato un referto sul monitoraggio dei progetti afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza riferibili alla Regione autonoma, agli Enti locali e agli enti del sistema regionale pubblico allargato. Destinatari dell’attività istruttoria sono stati la Ragioneria territoriale dello Stato, l’Agenzia regionale per il diritto allo studio, diverse direzioni centrali regionali e numerosi comuni, oltre a un consorzio di bonifica.
L’indagine trae origine dal programma delle attività di controllo approvato dalla Sezione plenaria per il 2024. La questione giuridica sottostante riguarda l’ambito del controllo esercitabile sugli interventi finanziati dal Piano, a seguito delle modifiche normative intervenute nel 2023 sulla disciplina del controllo concomitante.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla constatazione che la modifica dell’art. 22 del decreto-legge 76/2020 ha sottratto gli interventi PNRR e PNC al controllo concomitante previsto dall’art. 11 della legge 15/2009. Da ciò non deriva però alcun vuoto di tutela: la Sezione plenaria ha chiarito che resta impregiudicato il controllo intestato alle Sezioni regionali dalla legge 20/1994.
Il referto si configura quindi come controllo sulla gestione indirizzato agli organi esponenziali della comunità e alle amministrazioni interessate. La Corte richiama l’interpretazione collaborativa e costruttiva del controllo, pienamente rispettosa dell’autonomia organizzativa e discrezionale dei singoli enti, declinata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 1995.
Sul piano metodologico, l’attività è stata condotta mediante dialogo istruttorio con le amministrazioni coinvolte, attraverso l’analisi documentale e la ricostruzione del quadro normativo, programmatico e finanziario. La Sezione ha attinto ai diversi data base disponibili e a interlocuzioni mirate, per ovviare ai disallineamenti dei sistemi informativi centrali, primo fra tutti ReGiS, che non consentono sempre di avere tempestiva contezza del reale stato di attuazione.
La Sezione ha integrato il quadro con le modifiche recate dal decreto-legge 19/2024, convertito dalla legge 56/2024. L’istruttoria si è svolta con richieste di elementi informativi e con un contraddittorio finale, culminato nella trasmissione della bozza di referto, della sintesi e delle conclusioni agli enti interessati e alla Ragioneria territoriale. Alcuni enti hanno depositato elementi conoscitivi ulteriori, volti a chiarire i dati sull’andamento procedurale o sulle fonti di copertura degli interventi.
La Sezione ha pertanto deliberato di approvare il referto allegato, disponendone la trasmissione al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione, alle direzioni centrali competenti e agli enti attuatori, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale. Il controllo sugli interventi del sistema regionale allargato sarà oggetto di esame complessivo anche con successive analisi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.