Assunzioni ex art. 90 TUEL e limite spesa lavoro flessibile (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 178 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato effettuate ai sensi dell’art. 90 del TUEL rientrano nell’ambito di applicazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2010. La disciplina dei contratti flessibili e’ di stretta interpretazione e la mancata menzione dell’art. 90 tra le deroghe espresse ne impone l’applicazione anche al personale assunto in staff agli organi di vertice politico. L’ente locale che non abbia sostenuto alcun esborso per contratti a tempo determinato o di tipo flessibile ne’ nel 2009 ne’ nel triennio 2007-2009 puo’, previa idonea motivazione, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte all’attivita’ e al servizio da svolgere in staff al vertice politico. Resta fermo il rispetto della disciplina di settore, delle norme contrattuali e dei vincoli generali previsti dall’ordinamento.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Triggiano formula alla Sezione regionale di controllo per la Puglia una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003. L’ente deve costituire un ufficio di supporto alla direzione politica ai sensi dell’art. 90 del TUEL e deve assumere personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Il problema e’ di natura finanziaria. Il Comune non ha effettuato assunzioni di lavoro flessibile nel 2009 e nel triennio 2007-2009, sicche’ manca il dato storico di spesa su cui parametrare il limite. Il Sindaco chiede se, con motivato provvedimento, possa individuare un nuovo parametro di riferimento costituito dalla spesa strettamente necessaria. L’ente richiama l’orientamento della Sezione delle Autonomie espresso nella deliberazione n. 1/2017/QMIG, chiedendo se sia applicabile anche al personale ex art. 90 TUEL.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina in via preliminare l’ammissibilita’ della richiesta sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Sotto il primo profilo, il quesito proviene dal Sindaco, organo di vertice legittimato istituzionalmente; la mancata operativita’ del Consiglio delle Autonomie Locali non preclude l’attivazione della funzione consultiva. Sotto il secondo, la richiesta ha attinenza con la contabilita’ pubblica, e’ formulata in termini generali e astratti e non interferisce con altre funzioni della Corte. Il Collegio si riserva di esaminare il quesito nei soli caratteri generali, senza estendere la valutazione al merito delle scelte gestorie.
Nel merito, la Sezione ricostruisce la finalita’ dell’art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010, volta al contenimento della spesa per i rapporti di lavoro diversi dall’impiego a tempo indeterminato. Il limite e’ pari al 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita’ nel 2009; per le amministrazioni che in tale anno non hanno sostenuto spese, il limite si computa con riferimento alla media del triennio 2007-2009.
La Sezione richiama la deliberazione n. 1/2017/QMIG della Sezione delle Autonomie, che ha ammesso la possibilita’ di individuare una nuova base di spesa, previa idonea motivazione, in presenza di circostanze eccezionali e temporanee e di servizi indispensabili da garantire. Richiama inoltre propri precedenti, da ultimo la deliberazione n. 141/2025/PAR.
Il passaggio centrale riguarda l’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 28. L’art. 90 del TUEL disciplina il personale assunto a tempo determinato per gli uffici di staff del vertice politico, in attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione; la durata del contratto e’ legata al mandato elettivo. La Sezione distingue tali incarichi da quelli ex art. 110 TUEL, per i quali il d.l. n. 113/2016 ha introdotto un’espressa esclusione dalle limitazioni. Poiche’ la disciplina e’ di stretta interpretazione e l’art. 90 non figura tra le deroghe normative, la stessa si applica anche al personale in staff.
La Sezione conclude che le peculiarita’ dei contratti ex art. 90 non giustificano l’esclusione dai principi espressi in materia di lavoro flessibile. Sarebbe non ragionevole ed eccessivamente penalizzante che l’assenza del dato storico comprometta la facolta’ di ricorrere a tali contratti. L’ente che non abbia sostenuto alcun esborso nel 2009 e nel triennio 2007-2009 puo’ dunque, con idonea motivazione, individuare un nuovo parametro costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte all’attivita’ e al servizio in staff al vertice politico. Restano fermi la disciplina di settore, il C.C.N.L. Funzioni Locali 2019/2021 e i vincoli generali dell’ordinamento.
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Nota della Redazione
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