Controllo sulla gestione finanziaria dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 123 del 20.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il primo referto al Parlamento sulla gestione finanziaria di un’Autorità di bacino distrettuale costituisce il momento di emersione delle conseguenze contabili della lunga fase transitoria seguita alla riforma del d.lgs. n. 152 del 2006. La protrazione della gestione per contabilità speciali fino al 31 dicembre 2021, in capo a un ente qualificato come pubblico non economico e assoggettato alla legge n. 259 del 1958, integra una rilevante anomalia di carattere ordinamentale, perché sottrae alla rappresentazione di bilancio le obbligazioni giuridicamente perfezionate e impedisce il confronto storico delle gestioni. Il riversamento delle giacenze sulla tesoreria unica e la loro imputazione al primo bilancio autorizzatorio rendono fisiologicamente sovradimensionato l’avanzo finanziario e l’avanzo di amministrazione, che vanno letti come risorse assegnate nel tempo e non spese, non come risultato di esercizio. Ne deriva l’esigenza di una puntuale ricognizione degli impegni pregressi e di un rapido adeguamento ai principi di armonizzazione contabile.
Il Fatto
La Sezione del controllo sugli enti riferisce per la prima volta al Parlamento sul risultato del controllo eseguito, ai sensi dell’art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla gestione finanziaria dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale per l’esercizio 2022. L’ente, istituito nel 2018, è rimasto fino al 31 dicembre 2021 in regime di contabilità speciale, con i fondi accreditati dal Ministero vigilante e rendicontati dai Segretari generali in qualità di funzionari delegati.
Il rendiconto generale 2022 è il primo documento contabile redatto secondo il regime ordinario, con schemi e principi del d.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97. La questione sottoposta alla Corte è quindi la valutazione di affidabilità e di significatività di un bilancio che incorpora, per intero, le giacenze delle pregresse contabilità speciali.
La Motivazione della Corte
Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione del quadro normativo. Gli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificati dalla legge n. 221 del 2015, hanno ridotto da otto a sette i distretti idrografici e istituito le nuove Autorità come enti pubblici non economici, dotati di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile. La Sezione rileva che solo con il d.m. n. 294 del 25 ottobre 2016 è stata data attuazione alla riforma, e che i regolamenti di amministrazione e contabilità sono stati approvati soltanto il 1° febbraio 2021.
Da tale concatenazione di ritardi deriva il giudizio centrale del referto. La mancata acquisizione dell’autonomia finanziario-contabile da parte di un ente già operativo sul piano amministrativo costituisce rilevante anomalia, ulteriormente aggravata dalla coesistenza, dal 2018 al 2021, degli organi di gestione e dei funzionari delegati di contabilità speciale. In assenza di bilanci preventivi e consuntivi, il Collegio dei revisori ha potuto esercitare solo in parte i compiti previsti dal d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123.
Sul piano contabile, la Corte osserva che il rendiconto espone un avanzo finanziario di 28.476.869 euro, con una gestione corrente positiva per 6.617.914 euro e una gestione in conto capitale per 21.860.632 euro. Le risultanze sono dichiaratamente influenzate dalle somme affluite dalle contabilità speciali e non utilizzate in passato. Poiché quelle gestioni registravano essenzialmente movimenti di cassa, il bilancio non è in grado di far emergere le obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte negli esercizi precedenti.
La Sezione segnala inoltre un disallineamento delle partite di giro per 1.678,35 euro e un indicatore di tempestività dei pagamenti pari a 49 giorni di ritardo medio, invitando l’ente ad adottare ogni iniziativa utile al rispetto della normativa sui tempi di pagamento. Sul rispetto dei vincoli di contenimento della spesa pubblica, la Corte dà atto della posizione espressa dal Collegio dei revisori, che ha condiviso la tesi dell’ente circa l’inapplicabilità dei parametri in mancanza di dati storici.
Il referto si chiude con l’osservazione che il nuovo assetto contabile e la piena operatività degli organi dovrebbero consentire, nei prossimi esercizi, una maggiore conoscenza dell’andamento della gestione e delle attività istituzionali.
Nota della Redazione
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