Controlli interni degli enti locali: obbligo di tecniche di campionamento motivate (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile degli enti locali non può essere svolto mediante estrazione casuale semplice degli atti da sottoporre a verifica. L’art. 147-bis del TUEL impone l’adozione di motivate tecniche di campionamento, idonee a valorizzare fattori quantitativi e qualitativi di rischio, anche in funzione di prevenzione della corruzione. Il sistema dei controlli interni, unitariamente inteso, deve assicurare l’effettività del presidio sugli equilibri di bilancio e sulla sana gestione. La Sezione regionale di controllo, nell’esercizio del controllo collaborativo ex art. 148 del TUEL, segnala le criticità riscontrate senza irrogare sanzioni, salva l’autonoma valutazione della Sezione giurisdizionale.
Il Fatto
Il Comune di Codroipo ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli-Venezia Giulia i questionari sulle relazioni annuali relative al funzionamento del sistema dei controlli interni per gli anni 2022 e 2023, in adempimento dell’art. 148 del TUEL. La Sezione ha esaminato congiuntamente i referti, svolgendo attività istruttoria mediante richieste documentali, accesso al sito istituzionale dell’Ente e incontro dedicato con l’Amministrazione.
All’esito del contraddittorio, avviato con nota del 24 gennaio 2025, la Sezione ha rilevato talune criticità nel funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, segnalando gli aspetti meritevoli di intervento.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione dei controlli interni come sistema unitario, espressivo dell’interconnessione dei diversi strumenti di verifica funzionalizzati a garantire legalità, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Il rafforzamento di tale sistema costituisce presidio dell’integrità, della trasparenza e dell’equilibrio economico-finanziario dell’ente, in coerenza con la riforma del Titolo V e con la disciplina costituzionale del pareggio di bilancio.
Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Corte rileva che la tecnica di estrazione casuale semplice adottata dall’Ente non è coerente con l’art. 147-bis del TUEL, che richiede la selezione degli atti sulla base di motivate tecniche di campionamento. Il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile — richiamato con la deliberazione della Sezione regionale per la Lombardia n. 56/2019/VSGC — esige che la tecnica sia efficace rispetto alla natura dei documenti e ai fattori di rischio, anche di corruzione, senza che una percentuale fissa per tutte le categorie di provvedimenti possa ritenersi esaustiva.
La Sezione osserva che, pur essendo aumentata l’attività di controllo nel 2023 e pur essendo state formulate osservazioni condivise con i responsabili dei servizi, resta ferma la necessità di superare il campionamento puramente casuale in favore di criteri qualitativi e quantitativi. Quanto al controllo di gestione, l’Ente non ha trasmesso l’esito alla Corte e ha dichiarato di non essersi dotato di una contabilità analitica per centri di costo: tale lacuna, secondo la Sezione, impedisce la piena misurazione dell’efficienza e dell’economicità, come affermato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG.
Con riguardo al controllo strategico, la Corte chiarisce che esso non costituisce un mero duplicato della relazione sulla performance: diverso è lo scopo, informativo e di trasparenza quello strategico, valutativo quello sulla prestazione. Sul controllo sugli organismi partecipati, la Sezione rileva l’assenza di reportistica periodica e di indicatori, con possibile vulnus alla tempestività del controllo e al controllo analogo presupposto dell’affidamento in house. Infine, sul controllo sulla qualità dei servizi, la Corte sottolinea la mancanza di una Carta dei servizi complessiva e di indagini sistematiche di soddisfazione degli utenti, richiamando la deliberazione della Sezione regionale per le Marche n. 35/2024/VSGC.
La Sezione conclude la verifica segnalando gli aspetti meritevoli di intervento, senza irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 148, comma 4, del TUEL, riservata alla rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo.
Nota della Redazione
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