Certificazione positiva dell’accordo sulle retribuzioni incentivanti per la dirigenza e i segretari comunali del comparto autonomie locali (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 54 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La certificazione della Corte dei conti sulle ipotesi di accordo collettivo per il personale del comparto autonomie locali, resa ai sensi dell’art. 2-bis d.P.R. n. 305/1988, ha ad oggetto l’attendibilità dei costi e la loro compatibilità economica e finanziaria con le risorse disponibili nei bilanci degli enti interessati. Tale controllo non si limita alla mera verifica contabile, ma si estende alla coerenza dell’atto negoziale con il quadro normativo di riferimento, inclusa la sua conformità alle direttive della Giunta provinciale e alle previsioni legislative in materia di retribuzioni incentivanti. La compatibilità economica è valutata anche in rapporto alla dinamica retributiva complessiva e all’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA). Il riconoscimento di compensi incentivanti e indennità per attività tecniche, ove finanziato da stanziamenti già destinati alla spesa per appalti e lavori o dal fondo per la progettazione, non configura nuovi o maggiori oneri per gli enti.
Il Fatto
La Giunta provinciale di Trento, con propria deliberazione n. 906 del 19 giugno 2026, ha autorizzato la sottoscrizione definitiva di un’ipotesi di accordo per il riconoscimento delle retribuzioni incentivanti previste dall’art. 5-bis della l.p. n. 2/2016 e dall’art. 20 della l.p. n. 26/1993 e altre disposizioni per l’area della dirigenza e dei segretari comunali del comparto autonomie locali. L’atto negoziale, siglato il 24 marzo 2026 e modificato il 16 aprile 2026 dall’A.P.Ra.N. con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è stato trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la certificazione positiva richiesta come condizione per la sottoscrizione definitiva.
La Motivazione della Corte
La Sezione di controllo ha preliminarmente verificato la completezza della documentazione trasmessa, comprendente la relazione tecnica, le direttive della Giunta provinciale e le autorizzazioni degli enti interessati, nonché gli elementi integrativi inviati dall’A.P.Ra.N. il 7 luglio 2026.
Nel merito, l’accordo estende alla dirigenza e ai segretari comunali istituti già previsti per il personale non dirigenziale, tra cui i compensi per attività tecniche e le retribuzioni incentivanti connesse alle procedure di gara per lavori, servizi e forniture, mantenendo i tetti massimi di cumulabilità. Con l’accordo del 16 aprile 2026 sono state modificate le voci della retribuzione accessoria che concorrono al limite massimo di cumulabilità.
Quanto alla compatibilità finanziaria, il Collegio ha confrontato le risorse stanziate con gli oneri previsti per gli incrementi della retribuzione di posizione (artt. 5, 7 e 12) e dell’indennità per delega di funzioni (art. 8), rilevando un avanzo per ciascun ente coinvolto (Provincia, enti strumentali, Azienda sanitaria e Consiglio provinciale). Per le retribuzioni incentivanti, il costo è posto a carico degli stanziamenti per appalti e concessioni, costituendone il limite massimo, mentre le indennità per attività tecniche trovano capienza nel fondo annuale per la progettazione, non configurandosi nuovi o maggiori oneri.
Sul piano della compatibilità economica, la Corte ha valutato l’aumento del 5% della retribuzione di posizione in relazione alla crescita del PIL provinciale e alla perdita del potere d’acquisto stimata con l’IPCA, ritenendolo coerente con il quadro macroeconomico del periodo 2023-2027. L’estensione dei compensi incentivanti alla dirigenza è stata considerata attuazione di previsioni legislative già positive per l’area non dirigenziale, come da precedenti deliberazioni della Sezione.
La deliberazione, assunta nella camera di consiglio del 13 luglio 2026, dispone la certificazione positiva dell’attendibilità dei costi e della compatibilità economico-finanziaria con le risorse disponibili nei bilanci della Provincia autonoma e del Consiglio provinciale, nonché con gli stanziamenti degli enti interessati, fatte salve le osservazioni contenute nel rapporto di certificazione.
Nota della Redazione
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