Partecipazioni indirette e gestore operativo del servizio idrico (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 17 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La costituzione di una società a partecipazione pubblica indiretta, deliberata da un ente locale in attuazione di scelte organizzative delle proprie partecipate, è soggetta allo scrutinio della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016, che individua i tempi, i parametri e gli esiti di un’attività qualificabile come controllo e non come consulenza. L’atto deliberativo deve recare una motivazione rafforzata in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché con la disciplina europea degli aiuti di Stato. La motivazione è carente quando non compara l’opzione prescelta con l’alternativa dell’assunzione diretta della gestione da parte del gestore unico, e quando la scelta si traduce nella permanenza di una doppia partecipazione per un medesimo servizio. In tal caso la Corte ravvisa elementi ostativi alla costituzione della società e all’acquisizione delle partecipazioni indirette.

Il Fatto

Un comune del Pinerolese, socio sia del gestore unico del servizio idrico integrato sia del gestore operativo salvaguardato in scadenza, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la propria deliberazione consiliare con cui ha autorizzato i rappresentanti nell’assemblea della partecipata a votare a favore della costituzione di una nuova società per azioni. La compagine della nuova società è delineata al 51% in capo al gestore unico e al 49% in capo al gestore operativo uscente, che conferirebbe il ramo d’azienda idrico.

L’operazione rientra nell’ambito di un accordo di programma tra i due gestori, finalizzato a una transizione graduale dopo la cessazione della gestione salvaguardata. Alla Sezione sono pervenute, negli stessi giorni, altre deliberazioni di contenuto analogo da parte degli enti interessati. Il comune ha chiesto il pronunciamento previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 in ordine alla conformità dell’atto ai vincoli di legge.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto la natura del proprio intervento. Richiamando la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 16/2022, chiarisce che la pronuncia prevista dall’art. 5, comma 4, TUSP, pur denominata parere, postula una peculiare attività di controllo, con tempi e parametri definiti, che interviene dopo il perfezionamento dell’atto deliberativo. Lo scrutinio si articola sui profili indicati dalla successiva deliberazione n. 23/2022: necessità della società, ragioni e finalità della scelta, sostenibilità finanziaria, convenienza economica, compatibilità con i principi di economicità e con la disciplina degli aiuti di Stato.

L’operazione rientra nel perimetro dell’art. 5, comma 3, TUSP, trattandosi di partecipazione indiretta in una società destinata a esercitare le medesime attività del gestore operativo. Non ricorre l’ipotesi dell’acquisto “in conformità a espresse previsioni legislative“: la costituzione discende da una scelta discrezionale delle due partecipate dirette, non imposta dalla legge. Sul piano delle modalità, il comune ha attivato una consultazione pubblica limitata a otto giorni, che la Sezione giudica modalità piuttosto contenuta a fronte di un confronto protrattosi oltre due anni, con richiamo alle ragioni di urgenza poco persuasivo e senza evidenza delle osservazioni eventualmente pervenute.

Il nucleo del rilievo riguarda il requisito della necessità. La società per azioni rispetta i vincoli tipologici dell’art. 3 TUSP, ma la motivazione non dimostra il vincolo finalistico dell’art. 4 TUSP né l’infungibilità dello strumento societario. La Sezione richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 201/2022 e n. 100/2020) sull’onere motivazionale rafforzato e la giurisprudenza amministrativa sul principio di unicità della gestione per ambiti territoriali ottimali, evocando anche il Cons. Stato n. 6064/2023 in tema di gestione salvaguardata. La nuova società perpetuerebbe l’anomalia di due soggetti partecipati per un unico servizio, quando l’alternativa — assunzione diretta della gestione operativa da parte del gestore unico già partecipato dai comuni — è “a portata di mano”.

Sul piano economico-finanziario, la Sezione osserva che la perizia asseverata indica un valore del ramo d’azienda negativo, con margini operativi molto contenuti e prospettive esposte a congiunture avverse. Quanto alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, la motivazione è giudicata non esaustiva in relazione alla posizione del socio di minoranza, società multi-utility attiva in settori concorrenziali, destinataria potenziale di benefici economici. La Corte richiama l’art. 107 TFUE e la giurisprudenza europea sui trasferimenti infragruppo. All’esito, ravvisa elementi ostativi alla costituzione della società e all’acquisizione delle partecipazioni indirette, con pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale del comune entro cinque giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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