Controllo sulla gestione finanziaria EPAP: equilibri previdenziali e affidamenti esterni (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 163 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, nel referto al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti previdenziali privatizzati, verifica la regolarità contabile e la sostenibilità degli equilibri di lungo periodo, senza sostituirsi agli organi di amministrazione. Il controllo si estende alla legittimità delle procedure di reclutamento e di affidamento degli incarichi esterni, che devono rispettare i principi di trasparenza, pubblicità e buon andamento. La nomina del direttore generale, in particolare, deve conseguire a una procedura esplorativa comparativa, non a una scelta diretta. Gli incarichi di consulenza a soggetti esterni richiedono la previa verifica della carenza di competenze interne e una procedura comparativa. Le stime dei rendimenti patrimoniali, infine, devono fondarsi su parametri attendibili e riferiti al medesimo arco temporale.

Il Fatto

La Sezione del controllo sugli enti ha esaminato il conto consuntivo dell’Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale per l’esercizio 2022, trasmesso in adempimento dell’art. 4, comma 2, legge n. 259 del 1958. Il referto riferisce al Parlamento il risultato del controllo sulla gestione finanziaria e sulle vicende di maggiore rilievo intervenute successivamente.

L’istruttoria ha riguardato l’ordinamento dell’Ente, gli organi e i relativi compensi, l’organizzazione e le risorse umane, la verifica dei limiti di spesa, la gestione previdenziale e assistenziale, l’attività contrattuale, il contenzioso, la gestione patrimoniale e i risultati contabili. Sono emersi profili di criticità nelle procedure di nomina del direttore generale e nel ricorso a incarichi esterni.

La Motivazione della Corte

Sul piano dell’organizzazione, la Corte rileva che la nomina del direttore generale avrebbe dovuto conseguire a una scelta tra i candidati previamente selezionati, mentre tale iter non è stato seguito. Il Consiglio di amministrazione, dopo una selezione affidata a un operatore esterno, ha conferito l’incarico a un dipendente interno, già responsabile dell’area amministrazione e finanza, previo riconoscimento della qualifica dirigenziale. La Sezione ribadisce la necessità che le assunzioni, compresa quella del direttore generale, siano l’esito di una procedura esplorativa rispettosa dei principi di trasparenza e pubblicità. Raccomanda inoltre di programmare con congruo anticipo il reclutamento, poiché i rinnovi del precedente incarico si sono protratti oltre i termini deliberati.

Quanto agli incarichi esterni, la Corte esamina l’affidamento di un incarico di comunicazione a un soggetto esterno, classificato dall’Ente come prestazione di servizi ma riconducibile, per la Sezione, all’ipotesi di consulenza, trattandosi di opera intellettuale ex art. 2222 cod. civ., senza vincolo di subordinazione e per un tempo determinato. Osserva che l’affidamento di un incarico di consulenza a un extraneus deve avvenire previa verifica della carenza di personale interno idoneo e all’esito di una procedura comparativa, a fini di efficienza ed economicità. Analogo rilievo è svolto per il conferimento a un professionista esterno, in prosecuzione di precedenti incarichi.

La Corte conferma la tenuta degli equilibri previdenziali. Il rapporto tra entrate contributive complessive e prestazioni previdenziali e assistenziali è migliorato, così come il tasso di copertura del debito previdenziale e assistenziale, sostanzialmente costante. Il rapporto tra il fondo pensioni e le pensioni erogate è notevolmente superiore alla soglia di cinque annualità fissata dall’art. 1, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 509 del 1994. Il bilancio tecnico al 31 dicembre 2020 evidenzia saldi previdenziale e totale positivi per l’intero periodo di osservazione e un avanzo tecnico.

Sul versante patrimoniale, la Corte segnala il peggioramento della gestione finanziaria e l’ampia entità dei crediti verso gli iscritti, raccomandando una più efficace gestione del recupero contributivo per evitare il decorso della prescrizione. Critica, infine, la stima dei rendimenti attesi nel bilancio di previsione 2024, ritenendo necessario che le valutazioni si fondino su parametri attendibili e riferiti al medesimo arco temporale, poiché una stima non ragionata incide sull’equilibrio della gestione previdenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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