Improcedibile il giudizio di conto privo di parificazione e sottoscrizione (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 70 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto giudiziale costituisce presupposto processuale imprescindibile per l’instaurazione del giudizio di conto, essendo imposta da norme di carattere generale e non derogabile dall’inerzia regolamentare dell’amministrazione. In sua assenza i giudizi instaurati con il deposito del conto devono essere dichiarati improcedibili. L’improcedibilità è parimenti ravvisabile quando il conto sia privo dei requisiti minimi di forma-sostanza, come la sottoscrizione dell’agente contabile, necessaria quale spendita del nome e assunzione della relativa responsabilità. La declaratoria in rito non esclude l’obbligo del contabile di presentare i conti per la parificazione, né quello dell’amministrazione di effettuare un regolare deposito ex novo.
Il Fatto
La vicenda riguarda i conti giudiziali relativi all’esercizio 2022 resi da una società esterna, affidataria del servizio di riscossione delle entrate, in qualità di agente contabile di vari uffici di una azienda sanitaria locale. I conti erano stati trasmessi alla Sezione giurisdizionale in assenza di parificazione e, in alcuni casi, privi della sottoscrizione dell’agente o recanti la sola firma del responsabile di struttura.
Il magistrato istruttore ha rimesso al Collegio la questione preliminare della procedibilità, chiedendo la declaratoria di improcedibilità. Nel giudizio è intervenuta volontariamente una dipendente della società, addetta alla trasmissione dei conti, che ha rappresentato di aver nuovamente trasmesso i conti all’azienda muniti di sottoscrizione per consentirne la parificazione, chiedendo il proprio integrale discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, disposta la riunione dei giudizi per connessione di oggetto e titolo, esamina anzitutto le questioni di legittimazione. Sia la società sia la dipendente, entrambe individuate nei regolamenti aziendali, sono titolari di legittimazione passiva: la prima in forza del rapporto concessorio, la seconda perché indicata come agente contabile tenuta alla resa del conto.
Quanto all’intervento volontario della terza, la Corte lo dichiara ammissibile, richiamando Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 3980 del 13 febbraio 2024, secondo cui basta una connessione che renda opportuno il simultaneus processus, sussistendo nella specie l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
Nel merito, la Corte osserva che l’improcedibilità non discende da qualsiasi irregolarità, ma solo dall’inesistenza giuridica o fattuale del conto, come la mancanza della firma, ovvero dalla carenza di una condizione di procedibilità, quale la parificazione, ai sensi degli artt. 139, comma 2, 140, commi 1 e 3, e 145, comma 3, c.g.c. Quest’ultima, intesa come dichiarazione che certifica la regolarità contabile e la conformità alle scritture dell’amministrazione (art. 618 R.D. n. 827/1924), è presupposto processuale imprescindibile.
Nel caso concreto nessuno dei conti reca la parificazione. Pertanto i giudizi instaurati devono essere dichiarati improcedibili. La Corte ribadisce che ciò non esclude l’obbligo del contabile di presentare i conti e dell’amministrazione di depositarli ex novo, previa parificazione. Le note di trasmissione depositate dalla interveniente non risultano accompagnate da parificazione, permanendo l’inadempimento dell’azienda; resta perciò percorribile la procedura per resa di conto ex art. 41 c.g.c. da parte della Procura erariale. Le spese sono compensate ex art. 31 c.g.c.
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Nota della Redazione
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