Conto giudiziale del consegnatario irricevibile se privo dei modelli di legge (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 260 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il thema probandum è la verifica giudiziale della gestione dell’agente contabile. Il conto giudiziale del consegnatario di beni mobili è irricevibile quando l’amministrazione trasmetta alla Sezione giurisdizionale il solo modello riepilogativo delle variazioni, privo dei dati relativi a carico, scarico, esito e rimanenza richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. La successiva acquisizione in giudizio dei modelli integrativi non convalida ex tunc il deposito originario. È solo dal deposito di un conto pienamente idoneo che decorrono i termini per l’eventuale nuova istruttoria ai sensi dell’art. 150 c.g.c., restando esclusa l’approvazione del conto e il discarico dell’agente.

Il Fatto

Il giudizio di conto trae origine dal deposito, avvenuto in data 4 dicembre 2023, del conto giudiziale di un agente contabile, consegnatario di beni mobili di una struttura militare, per il periodo 01.01.2022–31.12.2022. Il magistrato istruttore, con relazione del 17 luglio 2024, rilevava che il conto era stato compilato mediante il solo modello di riepilogo valutativo delle variazioni di carico, senza il modello previsto dal d.P.R. n. 194/1996 né altro prospetto idoneo a dare conto di quanto richiesto dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. Il conto risultava pertanto non idoneo a rappresentare i risultati della gestione contabile.

L’amministrazione, condividendo l’osservazione, depositava in via telematica modelli integrativi, dichiarando disponibili gli ordini di carico e scarico presso la propria Direzione. La difesa dell’agente contabile sosteneva l’idoneità della modulistica utilizzata, in quanto conforme alle istruzioni tecnico-applicative interne, e chiedeva in subordine che il Collegio ordinasse all’amministrazione il deposito dei modelli mancanti.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione del giudizio di conto come procedura giudiziale necessaria, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di risorse pubbliche sia in grado di rendere conto del modo legale in cui le ha gestite. L’art. 140, comma 3, c.g.c. costituisce l’agente in giudizio per il fatto stesso del deposito del conto, e la giurisdizione contabile, fondata sull’art. 103, comma 2, della Costituzione, non tollera che alla verifica del conto si supplisca con controlli interni, pur regolati dalla stessa amministrazione.

Nel merito, il consegnatario di beni mobili assume per legge un obbligo di custodia e deve dimostrare, con il conto, il debito iniziale, il materiale ricevuto, quello distribuito e la rimanenza finale. Tali risultanze non si rinvengono nel modello 16/M trasmesso. La Corte chiarisce che l’utilizzo del modello 24, previsto dal d.P.R. n. 194/1996 per gli enti locali, non è automaticamente estensibile all’amministrazione militare, ma il conto deve comunque esibire, nella sostanza, i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010.

Le stesse istruzioni tecnico-applicative interne, ove ritenute vigenti, confermano che il conto è costituito da più modelli, tutti da trasmettere alla Sezione giurisdizionale. La documentazione analitica di dettaglio può restare presso l’amministrazione, ma i prospetti che espongono i dati richiesti dalla legge vanno depositati, non resi disponibili a richiesta.

La Corte rileva inoltre che né il responsabile del procedimento né l’organo di controllo interno avevano segnalato la irregolarità formale del conto. Il magistrato istruttore, pertanto, non avrebbe potuto sopperire alle carenze, dovendo prima verificare l’idoneità del modello trasmesso.

In conclusione, il modello 16/M è giudicato inidoneo per forma e contenuto a rappresentare la gestione dell’agente e quindi irricevibile, senza che la mancata trasmissione possa essere convalidata ex tunc dall’acquisizione successiva dei modelli. Il Collegio dichiara irricevibile il conto, esonerandosi dal provvedere sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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