Atto organizzativo non presupposto e conformità del decreto di conferimento dell’incarico (Corte dei Conti Sez. contr. legittimità n. 9 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La circolare ordinativa di riorganizzazione e rilocazione adottata dal Capo di Stato maggiore di Forza armata non incide sulla conformità a legge del decreto con cui il Ministro conferisce l’incarico di comando di una struttura riorganizzata, allorché con tale decreto non venga attribuito al dirigente militare il comando di una nuova struttura ipotizzata, ma il solo comando di una delle strutture riorganizzate che si somma a quello già regolarmente attribuito al medesimo ufficiale. Ne consegue che il prefigurato accorpamento, di competenza non della Forza armata, deve ritenersi non attuato, se non limitatamente alla rilocazione e all’attribuzione del comando delle due strutture, che restano separate sotto il profilo ordinativo, a una medesima autorità. La circolare ordinativa non costituisce pertanto atto presupposto del decreto ministeriale di conferimento, se non nella parte in cui prevede la mera rilocazione territoriale e la posizione di entrambi i comandi sotto la medesima autorità. L’atto di conferimento è pertanto dichiarato conforme a legge.

Il Fatto

In data 4 ottobre 2024 è pervenuto al controllo preventivo di legittimità il decreto del Ministro della difesa del 1° ottobre 2024, con cui si conferiva a un ufficiale generale, già comandante di una struttura, “anche” il comando di una seconda struttura territoriale.

L’Ufficio di controllo ha chiesto chiarimenti in ordine a una circolare ordinativa di riorganizzazione e rilocazione della Forza armata, ritenendo che essa, disponendo una modifica organizzativa con sostituzione dei due comandi preesistenti con un nuovo comando, costituisse atto presupposto del decreto ministeriale, ne condizionasse la legittimità e fosse essa stessa soggetta al controllo ex art. 3, comma 1, lett. b), della legge n. 20 del 1994. L’Amministrazione ha replicato che la circolare disponeva solo lo spostamento di sede e la posizione dei due comandi sotto la medesima autorità. La questione è così giunta alla Sezione riunita in adunanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente esaminato se la circolare ordinativa dovesse qualificarsi come atto presupposto rispetto al decreto ministeriale, valutandone il reale portato e l’applicazione ricevuta. L’Ufficio di controllo aveva sostenuto che la sua illegittimità o inefficacia condizionasse negativamente la legittimità e l’efficacia dell’atto esaminato.

La Sezione ha ritenuto invece che la circolare, peraltro non citata nelle premesse dell’atto di conferimento, non costituisca atto presupposto, se non nella parte in cui prevede la mera rilocazione territoriale del comando e la posizione di entrambi sotto la medesima autorità. L’atto adottato dalla Forza armata, ha osservato il Collegio, si presta a interpretazioni non univoche; tuttavia il decreto in esame non attribuisce all’ufficiale il comando dell’ipotizzata nuova struttura, ma il solo comando di una delle strutture riorganizzate, che si somma a quello già regolarmente attribuito.

Di conseguenza, il prefigurato accorpamento, di competenza non della Forza armata, deve ritenersi non attuato, salvo che per la rilocazione e per l’attribuzione del comando di entrambe le strutture, che restano separate sotto il profilo ordinativo, a una medesima autorità. Tale circostanza è stata confermata dall’Amministrazione, sotto la propria responsabilità, in sede di memoria di costituzione e nel corso dell’adunanza.

In assenza di ulteriori rilievi sul decreto, lo stesso è stato dichiarato conforme a legge. In spirito di collaborazione, la Sezione ha segnalato l’esigenza di una riedizione della circolare ordinativa, necessità riconosciuta dalla stessa Amministrazione, per renderne più chiara la portata, limitata a una rilocalizzazione e a una riorganizzazione interna ai singoli comandi distinti. Il Collegio ha precisato che un’unificazione dei due comandi, aventi funzioni differenti, l’uno operative e l’altro territoriali, comporterebbe una modifica normativa, essendo gli stessi disciplinati dal d.lgs. n. 66 del 2010: l’art. 142 prevede il comando cui sono attribuite funzioni di addestramento e approntamento operativo, mentre l’art. 144 disciplina l’articolazione territoriale. Al Capo di Stato maggiore sono rimessi ampi poteri organizzativi, ma è implicitamente esclusa ogni potestà in ordine a eventuali accorpamenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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