Controllo Corte dei conti su gestione finanziaria AGEA e bilancio 2021 (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 63 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione finanziaria degli enti pubblici esercitato dalla Corte dei conti ai sensi dell’art. 100, secondo comma, della Costituzione e dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958 si conclude con una relazione riferita al Parlamento sul risultato della gestione. La Corte, nell’esaminare il rendiconto dell’esercizio, valuta la regolarità contabile e l’efficienza dell’azione amministrativa, segnalando le criticità strutturali e gli scostamenti dagli obiettivi. Nel caso dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, il giudizio investe la tenuta del patrimonio netto, l’attuazione della riforma organizzativa e la gestione dei rapporti con le società partecipate, con particolare riguardo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea.

Il Fatto

La Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti ha esaminato il rendiconto generale dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) relativo all’esercizio 2021, insieme alle relazioni del Direttore e del Collegio dei revisori. L’Agenzia opera come organismo pagatore nazionale e come organismo di coordinamento dei fondi comunitari FEAGA e FEASR, svolgendo inoltre funzioni di sostegno in ambito nazionale.

Il referto riferisce al Parlamento il risultato del controllo, evidenziando sia i profili contabili sia quelli gestionali, con aggiornamenti sugli eventi verificatisi fino alla data della relazione. Particolare attenzione è dedicata all’attuazione della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 74 del 2018, come modificato dal decreto legislativo n. 116 del 2019, e ai rapporti con le società Sin S.p.A. e Agecontrol S.p.A.

La Motivazione della Corte

Sul piano ordinamentale, la Corte rileva che, pur essendo stato approvato il nuovo statuto con decreto del 25 marzo 2022, restano inattuati i regolamenti attuativi. In particolare, non risulta ancora adottato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità, che il vigente risale al 2008 e non recepisce le modifiche medio tempore intervenute nella normativa contabile. La Sezione rinnova l’invito a colmare tale lacuna, che incide sulla disciplina contabile e sul controllo di gestione.

Sotto il profilo dei rapporti con l’Unione europea, la Corte esamina le correzioni finanziarie applicate dalla Commissione. Nel 2021 le rettifiche ammontano a circa 201 milioni di euro, successivamente ridotte a circa 134 milioni per effetto di rimborsi riconosciuti allo Stato italiano in esito a decisioni del Tribunale dell’UE. La Sezione invita l’Ente ad adottare le misure necessarie ad evitare il ripetersi di tali rettifiche, che generano pregiudizi per il bilancio dello Stato.

Quanto alla gestione delle società partecipate, la Corte esamina la vicenda del riacquisto delle quote di Sin S.p.A. da parte del socio privato, già oggetto di rilievi per il mancato coinvolgimento preventivo degli organi di controllo e dei Ministeri vigilanti. Viene segnalata, inoltre, la mancata proroga della garanzia fideiussoria prevista a carico dei soci privati, con il rischio che gli oneri delle rettifiche finanziarie gravino sul bilancio dell’Agenzia senza possibilità di rivalsa.

Sul piano contabile, la Corte rileva un disavanzo economico di circa 18,4 milioni di euro, che riduce il patrimonio netto di circa il 73 per cento, attestandosi a poco più di 6,6 milioni. Il risultato di amministrazione è pari a circa 24 milioni, con una quota disponibile di circa 5,9 milioni. La Sezione segnala la mancata concordanza tra le partite di giro in entrata e in uscita e il disallineamento tra saldo contabile e bancario, pari a circa 4 milioni, ricondotto a poste in corso di regolarizzazione.

La Corte formula quindi le proprie osservazioni e si riserva ulteriori approfondimenti, in particolare all’esito dell’attività della Commissione ministeriale incaricata di valutare la responsabilità del socio privato di Sin S.p.A., non ancora conclusa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *