Responsabilità erariale per contributi agricoli percepiti con dichiarazione mendace (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 145 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, con cui il privato attesta in maniera non veritiera la disponibilità del terreno per cui richiede il contributo, instaura la relazione di servizio con l’ente erogatore e radica la giurisdizione della Corte dei conti. La condotta mendace, in nesso causale diretto con l’erogazione, integra tutti gli elementi della responsabilità erariale. L’estinzione del debito non può desumersi dalla produzione di un ordine di bonifico riferito a una cartella esattoriale della cui causale non si dia prova documentale.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un privato per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale quantificato in € 10.451,01, da rifondere all’ARCEA, per illecita percezione di fondi comunitari. Il convenuto, dal 2014 al 2017, avrebbe prodotto documentazione non veritiera e comunicazioni mendaci in sede di domanda di aiuto.
Per gli stessi fatti il convenuto era stato condannato in sede penale dal Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 1069/2024 del 13.06.2024, in relazione ai contributi erogati negli anni 2017 e 2018. Il convenuto si è costituito deducendo di aver saldato il debito con un bonifico bancario del 16.07.2025 di € 12.706,42 verso l’Agenzia delle entrate – riscossione, e ha concluso per la cessata materia del contendere. Il pubblico ministero ha chiesto la condanna.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha escluso l’accoglimento dell’istanza di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., rilevando che il processo contabile è informato ai principi dell’oralità e della pubblicità e che l’art. 7, comma 2, c.g.c. ammette il rinvio alle norme del codice di procedura civile solo per quanto non disciplinato dal codice di giustizia contabile.
Nel merito, la domanda è stata accolta integralmente. La Corte ha ritenuto provata la relazione di servizio tra l’ARCEA e il convenuto, destinatario di risorse pubbliche, richiamando la giurisprudenza contabile (Corte conti, Sez. Calabria, n. 27/2022, n. 156/2023, n. 258/2025): il privato che presenta domanda di aiuto comunitario si inserisce nel procedimento amministrativo di matrice eurounitaria, con oggettiva percezione di denaro pubblico.
L’istruttoria ha accertato che il convenuto non aveva titolo per presentare la domanda, avendo attestato in maniera non veritiera di condurre un terreno in forza di un contratto verbale di comodato per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2017. Per gli stessi fatti era stato avviato un procedimento penale per il reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., definito con la condanna in relazione ai contributi degli anni 2017 e 2018.
Gli accertamenti hanno dimostrato che il convenuto ha complessivamente ottenuto dall’ARCEA € 19.738,96. La condotta mendace si è posta in collegamento causale diretto e immediato con il danno, poiché senza la dichiarazione non veritiera l’ARCEA non avrebbe accolto le domande né accreditato i contributi. L’ARCEA ha richiesto la restituzione con comunicazione del 19.05.2021; il debito residuo, al 02.08.2023, risultava di € 19.201,19.
La Corte ha respinto la tesi della cessata materia del contendere. Il pagamento di € 12.706,42 è riferito a una cartella esattoriale di cui non v’è traccia in atti. Senza la copia della cartella, da cui riscontrare il creditore ARCEA e la causale, non è possibile affermare con certezza l’estinzione del debito erariale. Il convenuto è stato quindi condannato a risarcire € 10.451,01, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali; eventuali pagamenti intervenuti saranno valutati in sede esecutiva.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 7 c.p.c. – Competenza del giudice di pace
- Art. 127-ter c.p.c. – Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
- Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche