Controllo preventivo improcedibile se l’atto ha esaurito la propria esecuzione (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 159 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti presuppone che l’atto sia in corso di esecuzione al momento della pronuncia della Sezione competente. La cessazione dell’efficacia del provvedimento, anche per il naturale spirare di un termine minore di quello legislativamente previsto per l’espletamento del controllo, rende improcedibile il giudizio di legittimità, a prescindere dalle ragioni che hanno determinato la cessazione. Un atto che risulti avere avuto completa esecuzione non può formare oggetto di controllo preventivo, né la Sezione può deliberare nel merito, poiché l’eventuale visto sarebbe inutiliter datum.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Campania è stata investita del controllo preventivo di legittimità su un decreto del MIM con cui si era disposta la reggenza di un istituto scolastico in favore di un dirigente, per il periodo dal 06.03.2025 al 09.04.2025, a fronte della collocazione in malattia della dirigente titolare.
Il magistrato istruttore aveva formulato rilievo istruttorio, chiedendo chiarimenti sui presupposti normativi della collocazione in malattia e la produzione della relativa documentazione sanitaria. Non risultava acquisita né citata alcuna certificazione attestante l’assenza per malattia. L’Amministrazione ha risposto sostenendo la natura cautelare e d’urgenza del proprio provvedimento. Il magistrato istruttore, con relazione di deferimento, ha evidenziato la cessazione dell’efficacia dell’atto nelle more del procedimento, ma ha ugualmente richiesto la pronuncia collegiale.
La Motivazione della Corte
La Sezione rileva in via preliminare che il decreto sottoposto a controllo ha cessato di avere efficacia e non è più in corso di esecuzione, essendo spirato il termine finale fissato al 09.04.2025. La cessazione è determinata dal naturale spirare del termine, minore di quello legislativamente previsto per l’espletamento del controllo preventivo di legittimità.
Il Collegio afferma un principio consolidato: il controllo preventivo deve necessariamente espletarsi prima che l’atto venga posto in esecuzione. L’esecuzione in corso costituisce condizione necessaria ai fini del controllo. Un atto che risulti avere avuto completa esecuzione non può formare oggetto di controllo preventivo, con la conseguenza che la Sezione non può deliberare nel merito.
La Corte sottolinea che la cessazione dell’efficacia renderebbe l’eventuale visto inutiliter datum, non sussistendo alcuna ragione d’essere di un procedimento preventivo svolto in una fase successiva all’esecuzione. Il principio opera anche quando la cessazione dipenda da circostanze estranee a una libera determinazione della volontà della p.a.
Nel percorso argomentativo la Sezione richiama la Sezione Centrale di controllo legittimità atti n. 16/2010 e, in senso conforme, diverse pronunce regionali. Sul punto dell’incidenza di circostanze estranee richiama una propria precedente decisione. Diversamente opinando, osserva il Collegio, anche in tal caso il controllo preventivo si porrebbe in una temporalità successiva all’esecuzione.
Per queste ragioni la Sezione dichiara il non luogo a deliberare, restando precluso l’esame di ogni ulteriore profilo. La pronuncia resta così circoscritta al piano dell’ammissibilità e della procedibilità, senza investire il merito dei rilievi istruttori sulla collocazione in malattia e sul conferimento della reggenza.
Nota della Redazione
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